Art. 22 
 
 
Stato sanitario del  Paese  terzo  speditore  rispetto  all'influenza
                aviaria e alla malattia di Newcastle 
 
  1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e
successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame  e
le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di  essi,  che
rispetto all'influenza aviaria  ed  alla  malattia  di  Newcastle  si
trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) sono oggetto di denuncia obbligatoria; 
    b) sono indenni da tali malattie; 
    c) sebbene non indenni da  tali  malattie,  applicano  misure  di
lotta almeno equivalenti a quelle previste  per  l'influenza  aviaria
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la  malattia  di
Newcastle dal decreto del Presidente  della  Repubblica  15  novembre
1996, n. 657. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Per i riferimenti normativi del  regolamento  (CE)  8
          agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          25 gennaio 2010, n. 9, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Per  i  riferimenti  normativi   del   decreto   del
          Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,  n.  657,  si
          veda nelle note alle premesse.