Art. 22 Stato sanitario del Paese terzo speditore rispetto all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle 1. Ai sensi di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 798/2008, e successive modificazioni, sono ammessi all'importazione il pollame e le uova da cova che provengono da Paesi terzi, o parti di essi, che rispetto all'influenza aviaria ed alla malattia di Newcastle si trovano in una delle seguenti condizioni: a) sono oggetto di denuncia obbligatoria; b) sono indenni da tali malattie; c) sebbene non indenni da tali malattie, applicano misure di lotta almeno equivalenti a quelle previste per l'influenza aviaria dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, e per la malattia di Newcastle dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657.
Note all'art. 22: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, si veda nelle note alle premesse.