Art. 23 Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed uova da cova 1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova da cova che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 e' autorizzata soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che: a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio o in una parte del territorio del Paese terzo per il periodo stabilito dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni; b) soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a seconda delle specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di pollame e di uova da cova del paese in questione.
Note all'art. 23: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.