Art. 23 
 
 
Condizioni ulteriori per le importazioni da Paesi terzi di pollame ed
                            uova da cova 
 
  1. L'importazione da Paesi terzi del pollame e delle uova  da  cova
che soddisfano quanto previsto dagli articoli 21 e 22 e'  autorizzata
soltanto se tale pollame e uova da cova provengono da branchi che: 
    a) prima della spedizione hanno soggiornato ininterrottamente nel
territorio o in una parte del  territorio  del  Paese  terzo  per  il
periodo  stabilito  dal  regolamento   n.   798/2008   e   successive
modificazioni; 
    b) soddisfano le condizioni di polizia  sanitaria  stabilite  dal
regolamento n. 798/2008 e successive modificazioni, a  seconda  delle
specie e delle categorie di volatili, per le importazioni di  pollame
e di uova da cova del paese in questione. 
 
          Note all'art. 23: 
              - Per i riferimenti normativi del  regolamento  (CE)  8
          agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.