Art. 24 
 
 
            Certificazione sanitaria per le importazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto dagli  articoli  21,  22  e  23,  al
momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e
le uova da cova sono accompagnati da un  certificato,  in  originale,
redatto e  firmato  da  un  veterinario  ufficiale  del  Paese  terzo
esportatore. 
  2. Il certificato di cui al comma 1: 
    a) e' rilasciato il giorno del carico  per  la  spedizione  nello
Stato membro destinatario; 
    b) e' redatto in lingua italiana; 
    c) attesta che il  pollame  o  le  uova  da  cova  soddisfano  le
condizioni  previste  dal  presente  decreto  e  dalle   disposizioni
attuative adottate in sede comunitaria; 
    d) ha una validita' di cinque giorni; 
    e) e' costituito da un unico foglio; 
    f) ha un solo destinatario; 
    g) reca un timbro e una firma di colore  diverso  da  quello  del
certificato. 
  3. Il modello del  certificato  di  cui  al  presente  articolo  e'
riportato nell'allegato I - parte II del regolamento n. 798/2008. 
 
          Note all'art. 24: 
              - Per i riferimenti normativi del  regolamento  (CE)  8
          agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.