Art. 24 Certificazione sanitaria per le importazioni 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23, al momento dell'importazione in provenienza da Paesi terzi, il pollame e le uova da cova sono accompagnati da un certificato, in originale, redatto e firmato da un veterinario ufficiale del Paese terzo esportatore. 2. Il certificato di cui al comma 1: a) e' rilasciato il giorno del carico per la spedizione nello Stato membro destinatario; b) e' redatto in lingua italiana; c) attesta che il pollame o le uova da cova soddisfano le condizioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni attuative adottate in sede comunitaria; d) ha una validita' di cinque giorni; e) e' costituito da un unico foglio; f) ha un solo destinatario; g) reca un timbro e una firma di colore diverso da quello del certificato. 3. Il modello del certificato di cui al presente articolo e' riportato nell'allegato I - parte II del regolamento n. 798/2008.
Note all'art. 24: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) 8 agosto 2008, n. 798/2008, si veda nelle note alle premesse.