Art. 26 Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque effettua uno scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 e' soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisce reato, chiunque introduce nel territorio italiano pollame ed uova da cova in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e 25 e' soggetto, per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 25.000 euro a 100.000 euro. 3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di cui al presente decreto si applicano, ove compatibili, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonche' quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 4. Salvo che il fatto costituisce reato, qualora le autorita', secondo gli ambiti di rispettiva competenza, nel corso delle attivita' di controllo accertano una o piu' violazioni ritenute di lieve entita', tali da non costituire un pericolo per la salute umana e degli animali interessati, procedono alla contestazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando il trasgressore a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento di una somma pari alla meta' del minimo della sanzione prevista; forniscono altresi' al trasgressore le prescrizioni per la rimozione delle irregolarita' e sospendono l'attivita' per un periodo di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre dalla diffida e fino a quando le autorita' verifichino la mancata ottemperanza alla diffida stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per la rimozione delle irregolarita' e per il pagamento della somma di cui al presente comma, le autorita' verificano l'effettiva ottemperanza alla diffida stessa. L'ottemperanza alla diffida determina l'estinzione degli illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. All'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende sanitarie locali, secondo gli ambiti di rispettiva competenza. 6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili. 7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorita' competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale comminate per le violazioni previste dal presente decreto sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati al potenziamento delle attivita' di accertamento di cui al comma 5.
Note all'art. 26: - Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative). - Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette piu' violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione piu' grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia' intervenuta sentenza passata in giudicato.». - Il testo dell'art. 57 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 57 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati all'art. 5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo di denuncia di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 5.000 a euro 30.000. 2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le informazioni al Servizio veterinario delle aziende sanitarie locali competenti per territorio di cui all'art. 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 200 a euro 3000. 3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte dal veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21, 30, 36, 44 ovvero dalle regioni e dalle province autonome ai sensi degli articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 5.000 ad euro 30.000. 4. Chiunque viola il divieto di movimento imposto a norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. 5. Chiunque viola le prescrizioni in materia di operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria dettate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 48 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 30.000. 6. Chiunque non ottempera al divieto di cui all'art. 52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini anti-influenzali per scopi diversi dall'induzione dell'immunita' attiva negli animali delle specie sensibili senza l'autorizzazione prevista dal medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 300 per ogni animale vaccinato. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola quanto disposto dall'art. 50, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. 8. L'Azienda unita' sanitaria locale competente per territorio procede all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo con le modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per quanto compatibili. 9. I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di violazioni alle prescrizioni in materia di lotta contro le malattie animali e nelle relative emergenze sono introitate dalle Regioni e dalle Province autonome che le destinano al finanziamento dei Centri locali di lotta contro le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari.». - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 17. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano ovvero nel territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera italiana per essere destinati ad altro Stato membro della Comunita' gli animali indicati nell'art. 5, in violazione delle prescrizioni rispettivamente stabilite dal comma 1 del medesimo articolo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni. 2. Chiunque effettua il transito sul territorio nazionale degli animali provenienti da Paese terzo con destinazione ad altro Paese terzo della Comunita', senza richiedere l'autorizzazione o in violazione delle prescrizioni autorizzatorie di cui all'art. 9, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. 3. Chi non osserva le prescrizioni adottate dal veterinario responsabile del posto d'ispezione frontaliera nei casi previsti dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 11, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua l'importazione di animali in violazione delle condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque introduce nel territorio italiano gli animali, nei casi previsti dal presente decreto, senza presentarli ad un posto d'ispezione frontaliero ovvero non rispettando la destinazione ad uno Stato membro della Comunita', inizialmente dichiarata, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni a lire novanta milioni.». - Il testo degli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 14 (Contestazione e notificazione). - La violazione, quando e' possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorita' competente con provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione puo' essere effettuata, con le modalita' previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non puo' essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalita' previste dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non e' obbligatoria e resta salva la facolta' del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti e' stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». «Art. 18 (Ordinanza - ingiunzione). - Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza - ingiunzione puo' essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e' dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.».