Art. 26 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisce  reato,  chiunque  effettua  uno
scambio intracomunitario in violazione delle disposizioni di cui agli
articoli 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18  e'  soggetto,
per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito  dall'articolo  8,
comma  1,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento
della somma da 15.000 euro a 90.000 euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisce  reato,  chiunque  introduce  nel
territorio italiano pollame ed  uova  da  cova  in  violazione  delle
disposizioni di cui agli articoli 21, 22, 23, 24 e  25  e'  soggetto,
per ogni violazione e fatto salvo quanto stabilito  dall'articolo  8,
comma  1,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria del  pagamento
della somma da 25.000 euro a 100.000 euro. 
  3. Fatto salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, alle fattispecie di
cui  al  presente  decreto  si   applicano,   ove   compatibili,   le
disposizioni  sanzionatorie  di  cui  all'articolo  57  del   decreto
legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, nonche'  quelle  dell'articolo  17
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. 
  4. Salvo che il fatto  costituisce  reato,  qualora  le  autorita',
secondo  gli  ambiti  di  rispettiva  competenza,  nel  corso   delle
attivita' di controllo accertano una o piu'  violazioni  ritenute  di
lieve entita', tali da non costituire un pericolo per la salute umana
e degli animali interessati, procedono  alla  contestazione  a  norma
dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, diffidando  il
trasgressore  a  regolarizzare  le  violazioni  e  a  provvedere   al
pagamento di una somma pari alla  meta'  del  minimo  della  sanzione
prevista; forniscono altresi' al trasgressore le prescrizioni per  la
rimozione delle irregolarita' e sospendono l'attivita' per un periodo
di tempo massimo di tre mesi. Il termine di cui all'articolo 18 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, non corre  dalla  diffida  e  fino  a
quando le autorita' verifichino la mancata ottemperanza alla  diffida
stessa. Trascorso il termine fissato nella diffida per  la  rimozione
delle irregolarita' e per il pagamento della somma di cui al presente
comma, le autorita' verificano l'effettiva ottemperanza alla  diffida
stessa. L'ottemperanza  alla  diffida  determina  l'estinzione  degli
illeciti, limitatamente alle violazioni oggetto della stessa. In caso
di mancata ottemperanza alla diffida, si procede a norma della  legge
24 novembre 1981, n. 689. 
  5. All'accertamento ed all'irrogazione delle  sanzioni  di  cui  al
presente articolo provvedono gli Uffici periferici veterinari per gli
adempimenti comunitari  (UVAC),  i  Posti  di  ispezione  frontaliera
(PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e  le
Aziende  sanitarie  locali,  secondo   gli   ambiti   di   rispettiva
competenza. 
  6. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste
dal presente decreto, si applicano le  disposizioni  della  legge  24
novembre  1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  in   quanto
compatibili. 
  7. I proventi  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  per  le
violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle autorita'
competenti all'irrogazione delle sanzioni stesse. Le somme  derivanti
dalla  riscossione  delle  sanzioni  amministrative   pecuniarie   di
competenza statale comminate per le violazioni previste dal  presente
decreto sono versate ad apposito capitolo  di  entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  successivamente  riassegnate  ai  pertinenti
capitoli di spesa del Ministero della salute per essere destinati  al
potenziamento delle attivita' di accertamento di cui al comma 5. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Il testo dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n.
          689, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 8 (Piu' violazioni di disposizioni che  prevedono
          sanzioni amministrative).  -  Salvo  che  sia  diversamente
          stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola
          diverse disposizioni che prevedono sanzioni  amministrative
          o  commette  piu'  violazioni  della  stessa  disposizione,
          soggiace alla sanzione  prevista  per  la  violazione  piu'
          grave, aumentata sino al triplo. 
              Alla stessa  sanzione  prevista  dal  precedente  comma
          soggiace anche chi con piu' azioni od omissioni,  esecutive
          di un medesimo disegno posto in  essere  in  violazione  di
          norme che stabiliscono sanzioni  amministrative,  commette,
          anche in tempi diversi, piu' violazioni della stessa  o  di
          diverse  norme  di  legge  in  materia  di  previdenza   ed
          assistenza obbligatorie. 
              La disposizione di cui al precedente comma  si  applica
          anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in
          vigore della  legge  di  conversione  del  decreto-legge  2
          dicembre  1985,  n.  688,  per  le  quali  non   sia   gia'
          intervenuta sentenza passata in giudicato.». 
              - Il testo dell'art.  57  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 9 citato nelle note alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  57  (Sanzioni).  -  1.  Salvo   che   il   fatto
          costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati  all'art.
          5, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono  all'obbligo
          di denuncia di cui ai commi 1 e  2  del  medesimo  articolo
          sono puniti con l'arresto fino a due anni e  con  l'ammenda
          da euro 5.000 a euro 30.000. 
              2. Il titolare dell'azienda avicola che non fornisce le
          informazioni  al   Servizio   veterinario   delle   aziende
          sanitarie locali competenti per territorio di cui  all'art.
          4, comma 1, e' punito con  la  sanzione  amministrativa  da
          euro 200 a euro 3000. 
              3. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie
          alle misure disposte dal  veterinario  ufficiale  ai  sensi
          degli articoli 7, 11, 17, 19, 20, 21,  30,  36,  44  ovvero
          dalle regioni e dalle  province  autonome  ai  sensi  degli
          articoli 15, 32, 34, 39, 42, 49  e'  punito  con  l'arresto
          fino a tre mesi o con  l'ammenda  da  euro  5.000  ad  euro
          30.000. 
              4. Chiunque viola il divieto  di  movimento  imposto  a
          norma degli articoli 7, 10, 11, 44, comma 1, lettera d), e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          5.000 a euro 30.000. 
              5.  Chiunque  viola  le  prescrizioni  in  materia   di
          operazioni di pulizia e disinfezione e per le procedure per
          l'eliminazione del  virus  dell'influenza  aviaria  dettate
          dalle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 48  e'
          punito con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  euro
          500 a euro 30.000. 
              6. Chiunque non ottempera al divieto  di  cui  all'art.
          52, comma 1 ovvero fa uso di vaccini  anti-influenzali  per
          scopi diversi dall'induzione  dell'immunita'  attiva  negli
          animali  delle  specie  sensibili  senza   l'autorizzazione
          prevista dal medesimo articolo, e' punito con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro  300  per  ogni
          animale vaccinato. 
              7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola
          quanto disposto dall'art. 50, comma 1,  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 20.000. 
              8. L'Azienda unita'  sanitaria  locale  competente  per
          territorio   procede   all'applicazione   delle    sanzioni
          amministrative  previste  dal  presente  articolo  con   le
          modalita' di cui alla legge 24 novembre 1981, n.  689,  per
          quanto compatibili. 
              9.  I  proventi  delle  sanzioni  irrogate  a   seguito
          dell'accertamento  di  violazioni  alle   prescrizioni   in
          materia  di  lotta  contro  le  malattie  animali  e  nelle
          relative emergenze sono introitate dalle  Regioni  e  dalle
          Province autonome che le  destinano  al  finanziamento  dei
          Centri locali di lotta contro  le  malattie  animali  e  al
          potenziamento dei servizi veterinari.». 
              - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 3 marzo
          1993, n. 93, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 17. - 1. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,
          chiunque  introduce  nel  territorio  italiano  ovvero  nel
          territorio definito nell'allegato I attraverso la frontiera
          italiana per essere destinati ad altro Stato  membro  della
          Comunita' gli animali indicati nell'art. 5,  in  violazione
          delle prescrizioni rispettivamente stabilite  dal  comma  1
          del  medesimo  articolo,  e'   punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni  a  lire
          novanta milioni. 
              2.  Chiunque  effettua  il  transito   sul   territorio
          nazionale degli animali  provenienti  da  Paese  terzo  con
          destinazione ad altro Paese terzo  della  Comunita',  senza
          richiedere   l'autorizzazione   o   in   violazione   delle
          prescrizioni autorizzatorie di cui all'art.  9,  e'  punito
          con la sanzione amministrativa  pecuniaria  da  lire  dieci
          milioni a lire sessanta milioni. 
              3.  Chi  non  osserva  le  prescrizioni  adottate   dal
          veterinario responsabile del posto d'ispezione  frontaliera
          nei casi previsti dall'art. 10, comma 3,  e  dall'art.  11,
          comma  2,  e'  punito  con   la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni. 
              4. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          effettua l'importazione  di  animali  in  violazione  delle
          condizioni stabilite dai commi 5 e 6 dell'art. 8 e'  punito
          con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  lire  due
          milioni a lire dodici milioni. 
              5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque
          introduce nel territorio italiano  gli  animali,  nei  casi
          previsti dal presente  decreto,  senza  presentarli  ad  un
          posto d'ispezione frontaliero  ovvero  non  rispettando  la
          destinazione  ad  uno   Stato   membro   della   Comunita',
          inizialmente  dichiarata,  e'  punito   con   la   sanzione
          amministrativa pecuniaria da lire quindici milioni  a  lire
          novanta milioni.». 
              - Il testo degli  articoli  14  e  18  della  legge  24
          novembre 1981, n. 689, citata  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' recita: 
              «Art.  14  (Contestazione  e   notificazione).   -   La
          violazione, quando e'  possibile,  deve  essere  contestata
          immediatamente tanto al trasgressore  quanto  alla  persona
          che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
          per la violazione stessa. 
              Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
          o per alcune delle persone indicate nel  comma  precedente,
          gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
          interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
          il  termine  di  novanta  giorni  e  a   quelli   residenti
          all'estero entro  il  termine  di  trecentosessanta  giorni
          dall'accertamento. 
              Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
          all'autorita' competente con  provvedimento  dell'autorita'
          giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
          dalla data della ricezione. 
              Per la forma  della  contestazione  immediata  o  della
          notificazione si applicano le disposizioni  previste  dalle
          leggi vigenti. In ogni caso la  notificazione  puo'  essere
          effettuata,  con  le  modalita'  previste  dal  codice   di
          procedura    civile,    anche     da     un     funzionario
          dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
          la notificazione non puo' essere eseguita in  mani  proprie
          del  destinatario,  si  osservano  le  modalita'   previste
          dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice. 
              Per i residenti all'estero, qualora  la  residenza,  la
          dimora o il domicilio non siano noti, la  notifica  non  e'
          obbligatoria e resta salva la  facolta'  del  pagamento  in
          misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto  nel
          secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. 
              L'obbligazione  di  pagare  la  somma  dovuta  per   la
          violazione si estingue per la persona nei cui confronti  e'
          stata omessa la notificazione nel termine prescritto.». 
              «Art. 18 (Ordinanza - ingiunzione). - Entro il  termine
          di  trenta  giorni  dalla  data   della   contestazione   o
          notificazione della violazione, gli interessati possono far
          pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
          norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e  possono
          chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. 
              L'autorita' competente, sentiti  gli  interessati,  ove
          questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
          inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
          ritiene fondato l'accertamento,  determina,  con  ordinanza
          motivata, la somma dovuta per la violazione e  ne  ingiunge
          il  pagamento,  insieme  con  le  spese,  all'autore  della
          violazione  ed  alle  persone   che   vi   sono   obbligate
          solidalmente;  altrimenti  emette  ordinanza  motivata   di
          archiviazione  degli   atti   comunicandola   integralmente
          all'organo che ha redatto il rapporto. 
              Con l'ordinanza-ingiunzione  deve  essere  disposta  la
          restituzione, previo pagamento  delle  spese  di  custodia,
          delle cose sequestrate, che non  siano  confiscate  con  lo
          stesso   provvedimento.   La   restituzione   delle    cose
          sequestrate  e'  altresi'  disposta  con   l'ordinanza   di
          archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. 
              Il pagamento e' effettuato all'ufficio del  registro  o
          al diverso ufficio  indicato  nella  ordinanza-ingiunzione,
          entro il termine di trenta giorni  dalla  notificazione  di
          detto  provvedimento,   eseguita   nelle   forme   previste
          dall'art. 14; del pagamento e' data comunicazione, entro il
          trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha  ricevuto,
          all'autorita' che ha emesso l'ordinanza. 
              Il termine per il pagamento e' di  sessanta  giorni  se
          l'interessato risiede all'estero. 
              La  notificazione  dell'ordinanza  -  ingiunzione  puo'
          essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo  le
          modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890. 
              L'ordinanza-ingiunzione costituisce  titolo  esecutivo.
          Tuttavia  l'ordinanza  che  dispone  la  confisca   diventa
          esecutiva  dopo  il  decorso  del  termine   per   proporre
          opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e'  proposta,
          con il passaggio in giudicato della sentenza con  la  quale
          si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
          viene dichiarata inammissibile l'opposizione o  convalidato
          il  provvedimento  opposto  diviene  inoppugnabile   o   e'
          dichiarato inammissibile il  ricorso  proposto  avverso  la
          stessa.».