Art. 3 Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari 1. Sono ammessi agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorita' regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal piano nazionale approvato dalla Commissione europea. Ogni eventuale modifica apportata al piano nazionale e' comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e, successivamente, pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute. 2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti, modifiche, sospensioni o revoche, sono registrate dal Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio nella specifica sezione della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -, di cui all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9. 3. Al fine di rendere disponibili agli altri Stati membri ed al pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato nella BDN l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 1 secondo le modalita' e ai sensi della decisione 2009/712. L'elenco dei citati stabilimenti e' consultabile nel sito web istituzionale del Ministero della salute. 4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli scambi intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 4 (Anagrafe informatizzata delle aziende avicole). - 1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi. 2. Le informazioni da registrare obbligatoriamente nella banca dati di cui al comma 1 devono includere necessariamente anche i dati concernenti la georeferenziazione delle suddette aziende. 3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2.». - Per i riferimenti normativi della decisione della Commissione 2009/712/CE, si veda nelle note alle premesse.