Art. 3 
 
 
    Stabilimenti riconosciuti idonei agli scambi intracomunitari 
 
  1. Sono  ammessi  agli  scambi  intracomunitari  esclusivamente  il
pollame e le uova da cova che provengono da stabilimenti riconosciuti
idonei dall'autorita'  regionale  territorialmente  competente  sulla
base dei requisiti stabiliti dall'allegato II e dal  piano  nazionale
approvato  dalla  Commissione  europea.   Ogni   eventuale   modifica
apportata al piano nazionale e' comunicata alla  Commissione  europea
per  l'approvazione  e,  successivamente,  pubblicata  sul  sito  web
istituzionale del Ministero della salute. 
  2. Le informazioni inerenti gli stabilimenti riconosciuti di cui al
comma 1, inclusi eventuali aggiornamenti,  modifiche,  sospensioni  o
revoche,  sono  registrate  dal  Servizio  veterinario   dell'Azienda
sanitaria locale competente per territorio  nella  specifica  sezione
della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica - BDN -,  di  cui
all'articolo 4 decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9. 
  3. Al fine di rendere disponibili agli altri  Stati  membri  ed  al
pubblico gli elenchi degli stabilimenti di cui al comma 1, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano direttamente o  per  il
tramite  dei  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie   locali
territorialmente competenti registrano e mantengono aggiornato  nella
BDN l'elenco  degli  stabilimenti  di  cui  al  comma  1  secondo  le
modalita' e ai sensi della decisione 2009/712.  L'elenco  dei  citati
stabilimenti e' consultabile nel sito web istituzionale del Ministero
della salute. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano  agli  scambi
intracomunitari di pollame di cui agli articoli 9, 10, 11 e 12. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo  dell'art.  4  del  decreto  legislativo  25
          gennaio 2010, n. 9, citato nelle note alle premesse,  cosi'
          recita: 
              «Art.  4   (Anagrafe   informatizzata   delle   aziende
          avicole). - 1. I servizi veterinari delle Aziende sanitarie
          locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi
          zootecniche  istituita  dal  Ministero  presso   l'Istituto
          zooprofilattico  sperimentale  dell'Abruzzo  e  Molise,  le
          informazioni  relative  a  tutte  le  aziende   avicole   a
          carattere commerciale e alle aziende  avicole  a  carattere
          non commerciale che allevano fino ad un numero  massimo  di
          250 capi. 
              2.  Le  informazioni  da  registrare  obbligatoriamente
          nella banca  dati  di  cui  al  comma  1  devono  includere
          necessariamente    anche    i    dati    concernenti     la
          georeferenziazione delle suddette aziende. 
              3. Con decreto del Ministro della salute, d'intesa  con
          la Conferenza permanente per i rapporti  Stato,  regioni  e
          province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  da  adottarsi
          entro 180 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, sono stabilite le modalita' operative per
          l'applicazione di quanto previsto ai precedenti commi  1  e
          2.». 
              - Per i riferimenti  normativi  della  decisione  della
          Commissione 2009/712/CE, si veda nelle note alle premesse.