Art. 5 
 
 
Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno  e  pollame
                      riproduttore e da reddito 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16,  17,
18 e 19, sono oggetto di  scambi  intracomunitari  esclusivamente  le
uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame  riproduttore  e  da
reddito appartenenti ad un branco che, al momento  della  spedizione,
non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia  contagiosa
per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano  i  seguenti
requisiti: 
    a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo  dalla
autorita' regionale  territorialmente  competente  sulla  base  delle
norme fissate nell'allegato II, capitolo I; 
    b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di
polizia sanitaria applicabile al pollame; 
    c) sono situati al  di  fuori  di  una  zona  soggetta  a  misure
restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria,
per motivi di polizia sanitaria in seguito  ad  un  focolaio  di  una
malattia alla quale il pollame e' sensibile.