Art. 5 Requisiti generali per uova da cova, pulcini di un giorno e pollame riproduttore e da reddito 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, sono oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente le uova da cova, i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito appartenenti ad un branco che, al momento della spedizione, non presenta alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame e proviene da stabilimenti che soddisfano i seguenti requisiti: a) sono riconosciuti ed identificati con numero distintivo dalla autorita' regionale territorialmente competente sulla base delle norme fissate nell'allegato II, capitolo I; b) all'atto della spedizione non sono oggetto di alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) sono situati al di fuori di una zona soggetta a misure restrittive adottate, in applicazione della legislazione comunitaria, per motivi di polizia sanitaria in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.