Art. 6 Requisiti specifici per le uova da cova 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse agli scambi intracomunitari le uova da cova che al momento della spedizione: a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti: 1) hanno soggiornato da piu' di sei settimane in uno o piu' stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati nel territorio dell'Unione; 2) se vaccinati, sono state soddisfatte le condizioni fissate nell'allegato III; 3) sono stati sottoposti ad esame sanitario con esito favorevole, eseguito da un veterinario ufficiale o abilitato, effettuato: 3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto di questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico o sospetto di malattia contagiosa; ovvero 3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione piu' recente e' stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In tal caso il veterinario ufficiale o abilitato verifica i registri relativi allo stato sanitario del branco e le ulteriori informazioni fornite dal responsabile branco-stesso inerenti le 72 ore precedenti la spedizione. Qualora dalle registrazioni o da qualsiasi altra informazione emerge il sospetto di malattia, i branchi sono sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, al fine di escludere la presenza di malattie contagiose per il pollame; b) sono state identificate conformemente al regolamento (CE) n. 617/2008; c) sono state sottoposte conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale ad una disinfezione. 2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame che puo' essere trasmessa mediante le uova, il veterinario ufficiale o abilitato informa l'incubatoio interessato e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'incubatoio e per il branco di origine.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 617/2008, si veda nelle note alle premesse.