Art. 6 
 
 
               Requisiti specifici per le uova da cova 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, sono ammesse  agli
scambi  intracomunitari  le  uova  da  cova  che  al  momento   della
spedizione: 
    a) provengono da branchi che soddisfano i seguenti requisiti: 
      1) hanno soggiornato da piu' di sei settimane  in  uno  o  piu'
stabilimenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), situati  nel
territorio dell'Unione; 
      2) se vaccinati, sono state soddisfatte le  condizioni  fissate
nell'allegato III; 
      3)  sono  stati  sottoposti  ad  esame  sanitario   con   esito
favorevole,  eseguito  da  un  veterinario  ufficiale  o   abilitato,
effettuato: 
        3.1) entro le 72 ore precedenti la spedizione e, all'atto  di
questo esame, non presentavano alcun sintomo clinico  o  sospetto  di
malattia contagiosa; ovvero 
        3.2) mensilmente, fermo restando che l'ispezione piu' recente
e' stata eseguita nei 31 giorni prima della spedizione. In  tal  caso
il veterinario ufficiale o abilitato  verifica  i  registri  relativi
allo stato sanitario del branco e le ulteriori  informazioni  fornite
dal responsabile branco-stesso  inerenti  le  72  ore  precedenti  la
spedizione.  Qualora  dalle  registrazioni  o  da   qualsiasi   altra
informazione  emerge  il  sospetto  di  malattia,  i   branchi   sono
sottoposti ad esame sanitario, effettuato da un veterinario ufficiale
o da un veterinario abilitato, al fine di escludere  la  presenza  di
malattie contagiose per il pollame; 
    b) sono state identificate conformemente al regolamento  (CE)  n.
617/2008; 
    c)  sono  state  sottoposte  conformemente  alle  istruzioni  del
veterinario ufficiale ad una disinfezione. 
  2. Qualora nel branco che fornisce le uova da cova insorge, durante
il periodo dell'incubazione, una malattia contagiosa del pollame  che
puo' essere trasmessa mediante le uova, il  veterinario  ufficiale  o
abilitato informa  l'incubatoio  interessato  e  l'Azienda  sanitaria
locale territorialmente competente per l'incubatoio e per  il  branco
di origine. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (CE)  n.
          617/2008, si veda nelle note alle premesse.