Art. 7 Requisiti specifici per i pulcini di un giorno 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che: a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6; b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III; c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).