Art. 7 
 
 
           Requisiti specifici per i pulcini di un giorno 
 
  1. Fatto salvo quanto  stabilito  dall'articolo  5  possono  essere
oggetto di scambi intracomunitari  esclusivamente  i  pulcini  di  un
giorno che: 
    a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti  di  cui
all'articolo 6; 
    b) se vaccinati, le  condizioni  di  vaccinazione  rispondono  ai
requisiti stabiliti all'allegato III; 
    c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono
far sospettare la presenza di una malattia  secondo  quanto  previsto
dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).