Art. 8 Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito 1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame riproduttore e da reddito che al momento della spedizione: a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno o piu' stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1), lettera a); b) se vaccinato, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III; c) e' stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad un esame sanitario, eseguito da un veterinario ufficiale o da un veterinario abilitato, nel corso del quale non e' stato rilevato alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.