Art. 8 
 
 
    Requisiti specifici per il pollame riproduttore e da reddito 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito  dall'articolo  5,  possono  essere
oggetto  di  scambi   intracomunitari   esclusivamente   il   pollame
riproduttore e da reddito che al momento della spedizione: 
    a) ha soggiornato dopo la schiusa o da oltre sei settimane in uno
o piu' stabilimenti con i requisiti di cui all'articolo 5, comma  1),
lettera a); 
    b) se vaccinato, le  condizioni  di  vaccinazione  rispondono  ai
requisiti stabiliti all'allegato III; 
    c) e' stato sottoposto nelle 48 ore precedenti alla spedizione ad
un esame sanitario, eseguito da un  veterinario  ufficiale  o  da  un
veterinario abilitato, nel corso del  quale  non  e'  stato  rilevato
alcun segno clinico o sospetto di malattie contagiose per il pollame.