Art. 9 
 
 
              Requisiti per il pollame da macellazione 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e
18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari  esclusivamente  il
pollame da macellazione che al momento della spedizione  proviene  da
una azienda: 
    a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa  o  per  un  periodo  di
oltre 21 giorni; 
    b) che non e' soggetta ad  alcuna  misura  di  polizia  sanitaria
applicabile al pollame; 
    c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito,  a  cura  del
veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui  fanno  parte  i
volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono
la spedizione, non si  rileva  alcun  segno  clinico  o  sospetto  di
malattia contagiosa per il pollame; 
    d) situata al di fuori  di  una  zona  soggetta,  per  motivi  di
polizia sanitaria, a  misure  restrittive  adottate  in  applicazione
della legislazione comunitaria, in seguito  ad  un  focolaio  di  una
malattia alla quale il pollame e' sensibile.