Art. 9 Requisiti per il pollame da macellazione 1. Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18, puo' essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente il pollame da macellazione che al momento della spedizione proviene da una azienda: a) in cui ha soggiornato dopo la schiusa o per un periodo di oltre 21 giorni; b) che non e' soggetta ad alcuna misura di polizia sanitaria applicabile al pollame; c) in cui al momento dell'esame sanitario eseguito, a cura del veterinario ufficiale o abilitato, sul branco di cui fanno parte i volatili destinati alla macellazione, nei cinque giorni che precedono la spedizione, non si rileva alcun segno clinico o sospetto di malattia contagiosa per il pollame; d) situata al di fuori di una zona soggetta, per motivi di polizia sanitaria, a misure restrittive adottate in applicazione della legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di una malattia alla quale il pollame e' sensibile.