Allegato II di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16 Riconoscimento degli stabilimenti Capitolo I Norme generali 1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione territorialmente competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti: a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e al funzionamento definite nel capitolo II; b) devono mettere in applicazione e rispettare le disposizioni di un programma di controllo sanitario delle malattie approvato dall'autorita' centrale veterinaria competente che tenga conto delle esigenze formulate nel capitolo III; c) devono concedere tutte le agevolazioni opportune per la realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d); d) devono essere sottoposti alla sorveglianza del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente nel quadro di un controllo sanitario organizzato, che dovra' comportare: almeno una visita sanitaria annuale, effettuata dal veterinario ufficiale e completata da un controllo dell'applicazione delle misure igieniche e del funzionamento dello stabilimento in conformita' delle disposizioni del capitolo II; la registrazione da parte del gestore di tutte le informazioni necessarie all'autorita' veterinaria del servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per controllare in modo permanente lo stato sanitario dello stabilimento; e) devono contenere solo il pollame. 2. La regione territorialmente competente assegna ad ogni stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1 un numero distintivo di riconoscimento, che puo' essere identico a quello gia' assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007. Capitolo II Impianti e funzionamento A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento. 1. Impianti. a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti devono addirsi al tipo di produzione praticato e impedire l'introduzione delle malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se gli stabilimenti ospitano piu' specie di volatili, tali specie devono essere nettamente separate; b) gli impianti devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario; c) le attrezzature devono essere idonee al tipo di produzione praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti e dei mezzi di trasporto del pollame e delle uova nel luogo piu' appropriato. 2. Governo dell'allevamento. a) La tecnica di allevamento sara' fondata per quanto possibile sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto dentro tutto fuori». Tra una partita e l'altra si procede alla pulizia e alla disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»; b) gli stabilimenti di selezione o di moltiplicazione e di allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente: dallo stabilimento stesso, e/o da altri stabilimenti d'allevamento, di selezione o di moltiplicazione della Unione europea parimenti riconosciuti in conformita' dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto; da importazioni da paesi terzi effettuate conformemente al regolamento (CE ) 798/2008; c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi; d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione; e) le uova sono: raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al piu' presto dopo essere state deposte; pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purche' la disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro; confezionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato; f) il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni redditizie o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena vi sia un sospetto il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi; g) per ciascun gruppo viene tenuto un registro d'allevamento, schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati: le entrate e le uscite di volatili; le prestazioni produttive; la morbilita' e la mortalita', precisando le relative cause; gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; la provenienza del pollame; la destinazione delle uova; h) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. B. Incubatoi. 1. Gli impianti. a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una separazione fisica e funzionale. La disposizione dei reparti permettera' di separare i vari settori: magazzinaggio e classificazione delle uova, disinfezione, preincubazione, schiusa, preparazione e condizionamento delle spedizioni; b) i fabbricati devono essere protetti dai roditori e dagli uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono essere in materiali resistenti, impermeabili e lavabili; le condizioni di illuminazione naturale o artificiale e i sistemi di regolazione dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini), c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne. 2. Il funzionamento. a) Il funzionamento e' fondato sul principio della circolazione a senso unico delle uova, delle attrezzature in servizio e del personale; b) le uova da cova devono provenire: da stabilimenti di selezione o di moltiplicazione della Comunita' riconosciuti in conformita' dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto; da importazioni da paesi terzi effettuate in conformita' del regolamento (CE) 798/2008; c) le norme di igiene sono adottate dalla direzione dello stabilimento; il personale deve indossare abiti da lavoro e i visitatori vestiti protettivi; d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre in buono stato di manutenzione; e) le operazioni di disinfezione riguardano: le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione a fini commerciali nell'Unione o della loro esportazione in un Paese terzo, purche' non siano state gia' disinfettate nell'allevamento di origine; gli incubatoi, regolarmente, i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa; f) un programma di controllo della qualita' microbiologica consentira' di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio; g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato ogni variazione delle prestazioni produttive o qualsiasi altro sintomo che possa destare il sospetto di una malattia contagiosa del pollame. Non appena ci sia un sospetto di malattia contagiosa il veterinario abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la formulazione o la conferma della diagnosi ed informa l'autorita' veterinaria competente che decide quali misure appropriate prendere; h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto informatico conservato per almeno due anni sono indicati, possibilmente per gruppo: la provenienza delle uova e la data d'arrivo, i risultati della schiusa, le anomalie constatate, gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito, gli eventuali programmi di vaccinazione, il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse, la destinazione dei pulcini di un giorno; i) in caso di malattia contagiosa del pollame, l'esito degli esami di laboratorio deve essere comunicato immediatamente al veterinario abilitato. Capitolo III Programma di controllo sanitario delle malattie I programmi di controllo sanitario delle malattie devono prevedere, fatti salvi le misure di salubrita' e gli articoli 14 e 15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie di cui alle sezioni da A a D. A. Infezioni da Salmonella pullorum [1], Salmonella gallinarum [2] e Salmonella arizonae [3]. 1. Specie interessate: a) Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum: galline, tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre; b) Salmonella arizonae: tacchini. 2. Programma di controllo sanitario: a) l'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici e/o batteriologici (1) ; b) i campioni vanno prelevati, secondo il caso, dal sangue, dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio), da pulcini di seconda scelta, dal meconio, dai tessuti prelevati post-mortem, in particolare da fegato, milza, ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (2) ; c) arricchimento diretto in brodo selenite cisteina per i campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. E' possibile utilizzare un pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann Tetrathionate-novobiocin (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [ (3) (4) ]; d) quando vengono prelevati campioni di sangue da un allevamento per individuare la presenza di Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum o Salmonella arizonae mediante esami sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre in ogni caso prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli esami sierologici e/o batteriologici; e) l'allevamento deve essere controllato ad ogni periodo di deposizione nel momento piu' opportuno per l'individuazione della malattia in questione; f) i campioni per gli esami batteriologici non vanno prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami; g) le tecniche di individuazione devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la Salmonella enteritidis, qualora esso sia impiegato (5) . Questo tipo di vaccino non deve essere impiegato se si prevede una sorveglianza sierologica. Se e' stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici, ma il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo. B) Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis. 1. Specie interessate: a) Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini; b) Mycoplasma meleagridis: tacchini. 2. Programma di controllo sanitario: a) la presenza di infezione deve essere individuata mediante esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari convalidati. La constatazione di lesioni da aerosacculite nei pulcini e giovani tacchini di un giorno suggerisce la presenza di un'infezione da mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata; b) i campioni da esaminare per individuare la presenza di un'infezione da mycoplasma sono prelevati, secondo i casi, dal sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo sperma, da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o nel sacco aereo. Per l'individuazione di Mycoplasma meleagridis, in particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal pene dei tacchini; c) gli esami per l'individuazione del Mycoplasma gallisepticum o del Mycoplasma meleagridis si effettuano su un campione rappresentativo che consenta di controllare con continuita' l'infezione durante i periodi d'allevamento e di deposizione, ossia appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi. C. Risultati e misure da adottare. Se non vi sono reattivi, il controllo deve essere considerato negativo. In caso contrario l'allevamento deve essere considerato sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV. D. Nel caso di stabilimenti comprendenti piu' unita' di produzione distinte, l'autorita' veterinaria competente puo' derogare alle misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte per il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda le unita' di produzione sane di uno stabilimento infetto, purche' il veterinario abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione di dette unita' di produzione, nonche' le operazioni che vi sono effettuate, sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del governo e dell'alimentazione, dette unita' di produzione si distinguono completamente, in modo da rendere impossibile la propagazione della malattia in questione da un'unita' di produzione all'altra. Capitolo IV Criteri per la sospensione o il ritiro del riconoscimento di uno stabilimento 1. Il riconoscimento di uno stabilimento e' sospeso: a) qualora le condizioni previste dal capitolo II non siano piu' soddisfatte; b) fino alla conclusione di un'indagine rispondente alla malattia, se: si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento, lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti da uno stabilimento in cui e' stato confermato o si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle, un contatto suscettibile di trasmettere l'infezione e' stato accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle; c) fino all'esecuzione di nuovi esami, qualora l'esito dei controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli II e III relative alle infezioni da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma Gallisepticum o Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione; d) fino all'applicazione delle misure idonee richieste dal veterinario ufficiale dopo aver constatato la non conformita' dello stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c). 2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se: a) e' stato confermato un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle nello stabilimento; b) un secondo esame appropriato conferma la presenza di un'infezione da Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis; c) dopo una seconda notifica della persona responsabile dello stabilimento da parte del veterinario ufficiale, non sono state realizzate le misure opportune per rendere lo stabilimento conforme alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c). 3. Il ripristino del riconoscimento e' soggetto alle condizioni seguenti: a) se il riconoscimento e' stato revocato in seguito all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle, esso puo' essere ripristinato 21 giorni dopo l'esecuzione della pulizia e della disinfezione purche' sia stata effettuata la macellazione sanitaria; b) se il riconoscimento e' stato revocato in seguito ad un focolaio provocato da: Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum o Salmonella Arizonae, il riconoscimento puo' essere ripristinato dopo che sono stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito negativo alla distanza di almeno 21 giorni in seguito alla macellazione sanitaria dell'allevamento infetto e dopo la disinfezione la cui efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su superfici asciutte, Mycoplasma gallisepticum o Mycoplasma meleagridis, il riconoscimento puo' essere ripristinato in seguito a due esami con esito negativo eseguiti su tutto l'allevamento ad un intervallo minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito negativo eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo la disinfezione successiva alla macellazione sanitaria di tutto l'allevamento. (1) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle galline possono talvolta dare come risultato una proporzione inaccettabile di reazioni falsamente positive. (2) Si noti che i campioni ambienta non sono generalmente appropriati per una ricerca affidabile della Salmonella pullorum e della Salmonella gallinarum ma sono invece adatti per la Salmonella Arizonae. (3) Si noti che e' utile per la diagnosi anche l'isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come ad esempio l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente. (4) La Salmonella pullorum e la Salmonella gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassilidialis (MSRV) utilizzato per la sorveglianza della salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo e' adatto per la Salmonella arizonae. (5) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere tra la risposta all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum e la risposta alla vaccinazione contro questo sierotipo.