(Allegato II)
                                                          Allegato II 
 
                            di cui agli articoli 3, 5, 7, 10, 12 e 16 
 
                  Riconoscimento degli stabilimenti 
 
 
                             Capitolo I 
 
 
                           Norme generali 
 
    1. Per ottenere il riconoscimento dalla regione  territorialmente
competente ai fini degli scambi intracomunitari, gli stabilimenti: 
      a) devono soddisfare le condizioni relative agli impianti e  al
funzionamento definite nel capitolo II; 
      b) devono mettere in applicazione e rispettare le  disposizioni
di un programma  di  controllo  sanitario  delle  malattie  approvato
dall'autorita' centrale veterinaria competente che tenga conto  delle
esigenze formulate nel capitolo III; 
      c) devono concedere tutte  le  agevolazioni  opportune  per  la
realizzazione delle operazioni di cui alla lettera d); 
      d) devono essere  sottoposti  alla  sorveglianza  del  servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente
nel  quadro  di  un  controllo  sanitario  organizzato,  che   dovra'
comportare: 
        almeno  una  visita   sanitaria   annuale,   effettuata   dal
veterinario ufficiale e completata da un controllo  dell'applicazione
delle misure igieniche e  del  funzionamento  dello  stabilimento  in
conformita' delle disposizioni del capitolo II; 
        la  registrazione  da  parte  del   gestore   di   tutte   le
informazioni  necessarie  all'autorita'  veterinaria   del   servizio
veterinario dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente
per  controllare  in  modo  permanente  lo  stato   sanitario   dello
stabilimento; 
      e) devono contenere solo il pollame. 
    2.  La  regione  territorialmente  competente  assegna  ad   ogni
stabilimento che soddisfi le condizioni di cui al punto 1  un  numero
distintivo di riconoscimento, che puo' essere identico a quello  gia'
assegnato a norma del regolamento (CE) n. 1234/2007. 
 
                             Capitolo II 
 
 
                      Impianti e funzionamento 
 
A. Stabilimenti di selezione e di moltiplicazione ed allevamento. 
    1. Impianti. 
    a) L'ubicazione e la disposizione degli impianti  devono  addirsi
al tipo di  produzione  praticato  e  impedire  l'introduzione  delle
malattie o garantirne il controllo qualora si manifestassero. Se  gli
stabilimenti ospitano piu' specie di  volatili,  tali  specie  devono
essere nettamente separate; 
    b) gli impianti devono garantire buone  condizioni  di  igiene  e
permettere lo svolgimento del controllo sanitario; 
    c) le attrezzature devono essere idonee  al  tipo  di  produzione
praticato e consentire la pulizia e la disinfezione degli impianti  e
dei mezzi di trasporto del  pollame  e  delle  uova  nel  luogo  piu'
appropriato. 
    2. Governo dell'allevamento. 
    a) La tecnica di allevamento sara' fondata per  quanto  possibile
sui principi dell'«allevamento protetto» e, del «tutto  dentro  tutto
fuori». Tra una partita e l'altra si  procede  alla  pulizia  e  alla
disinfezione e si pratica il «vuoto sanitario»; 
    b) gli stabilimenti  di  selezione  o  di  moltiplicazione  e  di
allevamento devono contenere soltanto pollame proveniente: 
      dallo stabilimento stesso, e/o 
      da  altri  stabilimenti  d'allevamento,  di  selezione   o   di
moltiplicazione  della  Unione  europea  parimenti  riconosciuti   in
conformita' dell'articolo 5, lettera a) del presente decreto; 
      da importazioni da  paesi  terzi  effettuate  conformemente  al
regolamento (CE ) 798/2008; 
    c) le  norme  di  igiene  sono  adottate  dalla  direzione  dello
stabilimento; il  personale  deve  indossare  abiti  da  lavoro  e  i
visitatori vestiti protettivi; 
    d) i fabbricati, i recinti e le attrezzature devono essere sempre
in buono stato di manutenzione; 
    e) le uova sono: 
      raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno,  e
al piu' presto dopo essere state deposte; 
      pulite e disinfettate con la massima sollecitudine, purche'  la
disinfezione non sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso
Stato membro; 
      confezionate in materiale  da  imballaggio  nuovo  o  pulito  e
disinfettato; 
    f) il gestore dichiara al veterinario abilitato  ogni  variazione
delle prestazioni redditizie o  qualsiasi  altro  sintomo  che  possa
destare il sospetto di  una  malattia  contagiosa  del  pollame.  Non
appena vi sia un  sospetto  il  veterinario  abilitato  invia  ad  un
laboratorio riconosciuto i prelievi necessari per la  formulazione  o
la conferma della diagnosi; 
    g) per ciascun gruppo viene  tenuto  un  registro  d'allevamento,
schedario o supporto informatico da conservare per almeno 5 anni dopo
l'eliminazione dei gruppi in cui sono indicati: 
      le entrate e le uscite di volatili; 
      le prestazioni produttive; 
      la morbilita' e la mortalita', precisando le relative cause; 
      gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito; 
      la provenienza del pollame; 
      la destinazione delle uova; 
    h) in caso di malattia  contagiosa  del  pollame,  l'esito  degli
esami  di  laboratorio  deve  essere  comunicato  immediatamente   al
veterinario abilitato. 
B. Incubatoi. 
    1. Gli impianti. 
    a) Tra l'incubatoio e gli impianti d'allevamento deve esserci una
separazione  fisica  e  funzionale.  La  disposizione   dei   reparti
permettera' di separare i vari settori: 
      magazzinaggio e classificazione delle uova, 
      disinfezione, 
      preincubazione, 
      schiusa, 
      preparazione e condizionamento delle spedizioni; 
    b) i fabbricati devono  essere  protetti  dai  roditori  e  dagli
uccelli provenienti dall'esterno; i pavimenti e i muri devono  essere
in materiali resistenti, impermeabili e lavabili;  le  condizioni  di
illuminazione naturale o  artificiale  e  i  sistemi  di  regolazione
dell'aria e della temperatura devono essere idonei; occorre prevedere
l'eliminazione igienica dei residui (uova e pulcini), 
    c) Le attrezzature devono avere pareti lisce e stagne. 
    2. Il funzionamento. 
    a) Il funzionamento e' fondato sul principio della circolazione a
senso  unico  delle  uova,  delle  attrezzature  in  servizio  e  del
personale; 
    b) le uova da cova devono provenire: 
      da  stabilimenti  di  selezione  o  di  moltiplicazione   della
Comunita' riconosciuti in conformita' dell'articolo 5, lettera a) del
presente decreto; 
      da importazioni da paesi terzi effettuate  in  conformita'  del
regolamento (CE) 798/2008; 
    c) le  norme  di  igiene  sono  adottate  dalla  direzione  dello
stabilimento; il  personale  deve  indossare  abiti  da  lavoro  e  i
visitatori vestiti protettivi; 
    d) i fabbricati e le attrezzature devono essere sempre  in  buono
stato di manutenzione; 
    e) le operazioni di disinfezione riguardano: 
      le uova, tra il momento di arrivo all'incubatoio e il  processo
di incubazione o al momento della loro spedizione a fini  commerciali
nell'Unione o della loro esportazione in un Paese terzo, purche'  non
siano state gia' disinfettate nell'allevamento di origine; 
      gli incubatoi, regolarmente, 
      i reparti di schiusa e le attrezzature, dopo ogni schiusa; 
    f)  un  programma  di  controllo  della  qualita'  microbiologica
consentira' di valutare lo stato sanitario dell'incubatoio; 
    g) Il gestore dichiara al veterinario abilitato  ogni  variazione
delle prestazioni produttive o  qualsiasi  altro  sintomo  che  possa
destare il sospetto di  una  malattia  contagiosa  del  pollame.  Non
appena ci sia un  sospetto  di  malattia  contagiosa  il  veterinario
abilitato invia ad un laboratorio riconosciuto i  prelievi  necessari
per  la  formulazione  o  la  conferma  della  diagnosi  ed   informa
l'autorita'  veterinaria   competente   che   decide   quali   misure
appropriate prendere; 
    h) In un registro d'incubatoio, schedario o supporto  informatico
conservato per almeno  due  anni  sono  indicati,  possibilmente  per
gruppo: 
      la provenienza delle uova e la data d'arrivo, 
      i risultati della schiusa, 
      le anomalie constatate, 
      gli esami di laboratorio effettuati e il loro esito, 
      gli eventuali programmi di vaccinazione, 
      il numero e la destinazione delle uova incubate non schiuse, 
      la destinazione dei pulcini di un giorno; 
    i) in caso di malattia  contagiosa  del  pollame,  l'esito  degli
esami  di  laboratorio  deve  essere  comunicato  immediatamente   al
veterinario abilitato. 
 
                            Capitolo III 
 
 
           Programma di controllo sanitario delle malattie 
 
    I  programmi  di  controllo  sanitario  delle   malattie   devono
prevedere, fatti salvi le misure di salubrita' e gli  articoli  14  e
15, almeno disposizioni di controllo per le infezioni e le specie  di
cui alle sezioni da A a D. 
A. Infezioni da Salmonella pullorum [1], Salmonella gallinarum [2]  e
Salmonella arizonae [3]. 
    1. Specie interessate: 
      a)  Salmonella  pullorum  e  Salmonella  gallinarum:   galline,
tacchini, faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre; 
      b) Salmonella arizonae: tacchini. 
    2. Programma di controllo sanitario: 
      a) l'infezione viene determinata per mezzo di esami sierologici
e/o batteriologici (1) ; 
      b) i campioni vanno prelevati, secondo  il  caso,  dal  sangue,
dagli embrioni che non nascono (vale a dire gli  embrioni  morti  nel
guscio), da pulcini di  seconda  scelta,  dal  meconio,  dai  tessuti
prelevati   post-mortem,   in   particolare   da    fegato,    milza,
ovaia/ovidotto o giunzione ileocecale (2) ; 
      c) arricchimento diretto  in  brodo  selenite  cisteina  per  i
campioni fecali/di meconio o intestinali da utilizzare. E'  possibile
utilizzare  un  pre-arricchimento  non  selettivo   seguito   da   un
arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis  (RVS)
o  in  brodo  di  Müller-Kauffmann  Tetrathionate-novobiocin  (MKTTn)
qualora sia  prevista  una  competizione  minima  tra  la  flora  nei
campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio) [ (3) (4) ]; 
      d)  quando  vengono  prelevati  campioni  di   sangue   da   un
allevamento per  individuare  la  presenza  di  Salmonella  pullorum,
Salmonella  gallinarum   o   Salmonella   arizonae   mediante   esami
sierologici si tiene conto del grado di diffusione dell'infezione nel
paese e dei suoi precedenti nello stabilimento al fine di determinare
il numero di campioni da prelevare. Tuttavia, occorre  in  ogni  caso
prelevare un numero statisticamente valido di campioni per gli  esami
sierologici e/o batteriologici; 
      e) l'allevamento deve essere controllato  ad  ogni  periodo  di
deposizione nel momento piu'  opportuno  per  l'individuazione  della
malattia in questione; 
      f) i campioni per gli esami batteriologici non vanno  prelevati
da  pollame  o  uova  che  sono   stati   trattati   con   medicinali
antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti gli esami; 
      g) le tecniche di individuazione  devono  essere  in  grado  di
distinguere le  risposte  sierologiche  all'infezione  da  Salmonella
pullorum e Salmonella gallinarum dalle risposte sierologiche  causate
dall'impiego del vaccino contro la  Salmonella  enteritidis,  qualora
esso sia impiegato (5) . Questo  tipo  di  vaccino  non  deve  essere
impiegato se si prevede una sorveglianza  sierologica.  Se  e'  stata
effettuata la vaccinazione, vanno impiegati esami batteriologici,  ma
il metodo di conferma deve essere in grado di distinguere  tra  ceppi
vaccinali vivi e ceppi di campo. 
B) Infezioni da Mycoplasma gallisepticum e Mycoplasma meleagridis. 
    1. Specie interessate: 
      a) Mycoplasma gallisepticum: galline e tacchini; 
      b) Mycoplasma meleagridis: tacchini. 
    2. Programma di controllo sanitario: 
      a) la presenza di infezione deve  essere  individuata  mediante
esami sierologici e/o batteriologici e/o molecolari  convalidati.  La
constatazione di lesioni  da  aerosacculite  nei  pulcini  e  giovani
tacchini di un giorno  suggerisce  la  presenza  di  un'infezione  da
mycoplasma che deve essere ulteriormente esaminata; 
      b) i campioni da  esaminare  per  individuare  la  presenza  di
un'infezione da  mycoplasma  sono  prelevati,  secondo  i  casi,  dal
sangue, da pulcini di un giorno e da giovani tacchini, dallo  sperma,
da strisci effettuati nella trachea, nella coana, nella cloaca o  nel
sacco aereo.  Per  l'individuazione  di  Mycoplasma  meleagridis,  in
particolare, i campioni sono prelevati dall'ovidotto e dal  pene  dei
tacchini; 
      c) gli esami per l'individuazione del Mycoplasma  gallisepticum
o  del  Mycoplasma  meleagridis  si   effettuano   su   un   campione
rappresentativo  che  consenta   di   controllare   con   continuita'
l'infezione durante i periodi d'allevamento e di  deposizione,  ossia
appena prima che inizi la deposizione e poi ogni tre mesi. 
C. Risultati e misure da adottare. 
    Se non vi sono reattivi, il  controllo  deve  essere  considerato
negativo. In caso contrario  l'allevamento  deve  essere  considerato
sospetto e gli si devono applicare le misure previste al capitolo IV. 
D. Nel caso di stabilimenti comprendenti piu'  unita'  di  produzione
distinte,  l'autorita'  veterinaria  competente  puo'  derogare  alle
misure di cui al punto 3, lettera b), del capitolo IV prescritte  per
il ripristino del riconoscimento, per quanto riguarda  le  unita'  di
produzione sane di uno stabilimento infetto, purche'  il  veterinario
abilitato abbia confermato che la struttura e l'estensione  di  dette
unita' di produzione, nonche' le operazioni che vi  sono  effettuate,
sono tali che, dal punto di vista della stabulazione, del  governo  e
dell'alimentazione,  dette  unita'  di  produzione   si   distinguono
completamente, in modo da rendere impossibile la  propagazione  della
malattia in questione da un'unita' di produzione all'altra. 
 
                             Capitolo IV 
 
 
Criteri per la sospensione o il  ritiro  del  riconoscimento  di  uno
                            stabilimento 
 
    1. Il riconoscimento di uno stabilimento e' sospeso: 
      a) qualora le condizioni previste dal  capitolo  II  non  siano
piu' soddisfatte; 
      b)  fino  alla  conclusione  di  un'indagine  rispondente  alla
malattia, 
    se: 
      si sospetta un focolaio di influenza aviaria o di  malattia  di
Newcastle nello stabilimento, 
      lo stabilimento ha ricevuto volatili o uova da cova provenienti
da uno stabilimento in cui e'  stato  confermato  o  si  sospetta  un
focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle, 
      un contatto suscettibile di trasmettere  l'infezione  e'  stato
accertato tra lo stabilimento e un focolaio di influenza aviaria o di
malattia di Newcastle; 
    c) fino  all'esecuzione  di  nuovi  esami,  qualora  l'esito  dei
controlli effettuati conformemente alle disposizioni dei capitoli  II
e III relative alle  infezioni  da  Salmonella  pullorum,  Salmonella
gallinarum,   Salmonella   arizonae,   Mycoplasma   Gallisepticum   o
Mycoplasma Meleagridis faccia sospettare la presenza di un'infezione; 
    d)  fino  all'applicazione  delle  misure  idonee  richieste  dal
veterinario ufficiale dopo aver constatato la non  conformita'  dello
stabilimento alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere
a), b) e c). 
    2. Il riconoscimento di uno stabilimento deve essere revocato se: 
      a) e' stato confermato un focolaio di influenza  aviaria  o  di
malattia di Newcastle nello stabilimento; 
      b)  un  secondo  esame  appropriato  conferma  la  presenza  di
un'infezione   da   Salmonella   pullorum,   Salmonella   gallinarum,
Salmonella   arizonae,   Mycoplasma   gallisepticum   o    Mycoplasma
meleagridis; 
      c) dopo una seconda notifica della persona  responsabile  dello
stabilimento da parte  del  veterinario  ufficiale,  non  sono  state
realizzate le misure opportune per rendere lo  stabilimento  conforme
alle prescrizioni di cui al capitolo I, punto 1, lettere a), b) e c). 
    3. Il ripristino del riconoscimento e' soggetto  alle  condizioni
seguenti: 
      a)  se  il  riconoscimento  e'  stato   revocato   in   seguito
all'insorgenza dell'influenza aviaria o della malattia di  Newcastle,
esso puo' essere  ripristinato  21  giorni  dopo  l'esecuzione  della
pulizia  e  della  disinfezione  purche'  sia  stata  effettuata   la
macellazione sanitaria; 
      b) se il riconoscimento e' stato  revocato  in  seguito  ad  un
focolaio provocato da: 
        Salmonella  Pullorum,  Salmonella  Gallinarum  o   Salmonella
Arizonae, il riconoscimento puo' essere ripristinato  dopo  che  sono
stati effettuati due controlli dello stabilimento con esito  negativo
alla distanza di  almeno  21  giorni  in  seguito  alla  macellazione
sanitaria dell'allevamento infetto e  dopo  la  disinfezione  la  cui
efficacia sia stata verificata mediante esami appropriati eseguiti su
superfici asciutte, 
        Mycoplasma  gallisepticum  o   Mycoplasma   meleagridis,   il
riconoscimento puo' essere ripristinato in seguito a  due  esami  con
esito negativo eseguiti  su  tutto  l'allevamento  ad  un  intervallo
minimo di 60 giorni oppure in seguito a due esami con esito  negativo
eseguiti nello stabilimento ad un intervallo di almeno 21 giorni dopo
la disinfezione  successiva  alla  macellazione  sanitaria  di  tutto
l'allevamento. 
 
(1) Si noti che gli esami sierologici in specie avicole diverse dalle
    galline possono talvolta  dare  come  risultato  una  proporzione
    inaccettabile di reazioni falsamente positive. 
 
(2) Si noti che i campioni ambienta non sono generalmente appropriati
    per una ricerca affidabile  della  Salmonella  pullorum  e  della
    Salmonella gallinarum ma sono invece  adatti  per  la  Salmonella
    Arizonae. 
 
(3) Si noti che e' utile per la diagnosi anche  l'isolamento  diretto
    in piastra in un agar  minimamente  selettivo,  come  ad  esempio
    l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente. 
 
(4) La Salmonella pullorum e la Salmonella  gallinarum  non  crescono
    facilmente   nel   mezzo    semisolido    modificato    Rappaport
    Vassilidialis  (MSRV)  utilizzato  per  la   sorveglianza   della
    salmonella spp zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo e' adatto per
    la Salmonella arizonae. 
 
(5) Si noti che non esiste attualmente un esame che possa distinguere
    tra la risposta all'infezione da Salmonella pullorum e Salmonella
    gallinarum  e  la  risposta  alla  vaccinazione   contro   questo
    sierotipo.