(Allegato III)
                                                         Allegato III 
 
                                    di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 
 
              Requisiti per le vaccinazioni del pollame 
 
    1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame  o  degli
allevamenti d'origine delle uova da  cova  devono  essere  muniti  di
un'autorizzazione    all'immissione    in    commercio     rilasciata
dall'autorita' competente di qualsiasi Stato membro; 
    2. I  criteri  di  utilizzazione  nell'ambito  dei  programmi  di
vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono  essere
determinati dalla Commissione. 
    3.  In  caso  di  vaccinazione  contro  qualsiasi  sierotipo   di
salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: 
      a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non  devono
interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini
sul campo o comportare esiti falsamente positivi; 
      b) nel quadro di programmi nazionali  di  controllo  non  vanno
utilizzati vaccini vivi contro la salmonella: 
        i) in pollame riproduttivo  o  da  reddito  durante  la  fase
riproduttiva o di produzione delle uova se non e' stata dimostrata la
loro sicurezza d'impiego e  se  non  sono  autorizzati  a  tali  fini
conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari; 
        ii) se il produttore non  fornisce  un  metodo  adeguato  per
distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici  di  salmonella  da
quelli del vaccino.