Allegato III di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 Requisiti per le vaccinazioni del pollame 1. I vaccini utilizzati per la vaccinazione del pollame o degli allevamenti d'origine delle uova da cova devono essere muniti di un'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'autorita' competente di qualsiasi Stato membro; 2. I criteri di utilizzazione nell'ambito dei programmi di vaccinazione abituale contro la malattia di Newcastle possono essere determinati dalla Commissione. 3. In caso di vaccinazione contro qualsiasi sierotipo di salmonella, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni: a) i programmi di vaccinazione contro la salmonella non devono interferire con l'individuazione sierologica nel contesto di indagini sul campo o comportare esiti falsamente positivi; b) nel quadro di programmi nazionali di controllo non vanno utilizzati vaccini vivi contro la salmonella: i) in pollame riproduttivo o da reddito durante la fase riproduttiva o di produzione delle uova se non e' stata dimostrata la loro sicurezza d'impiego e se non sono autorizzati a tali fini conformemente alla direttiva 2004/28/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari; ii) se il produttore non fornisce un metodo adeguato per distinguere batteriologicamente i ceppi selvatici di salmonella da quelli del vaccino.