Art. 3 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. All'onere derivante  dalla  presente  legge,  valutato  in  euro
72.482 per l'anno 2014, in euro 66.947 per  l'anno  2015  e  in  euro
72.482   a   decorrere   dall'anno   2016,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2014,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie  destinate  alle  spese  di  missione  e  di   formazione
nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della  sicurezza  pubblica»  e,  comunque,  della  missione   «Ordine
pubblico  e  sicurezza»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno.  Si  intendono  corrispondentemente  ridotti,  per   il
medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento,  i
limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e  13,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.