(Accordo-art. 1)
 
                       ACCORDO DI COOPERAZIONE 
                                 TRA 
                IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
                                  E 
               IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA 
                     SULLA LOTTA AI REATI GRAVI, 
                        IN PARTICOLARE CONTRO 
             IL TERRORISMO E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA 
 
 
                              PREAMBOLO 
 
  Il Governo della Repubblica  italiana e il Governo della Repubblica
di Turchia, di seguito denominati le «Parti»; 
  Desiderosi di migliorare la  cooperazione  bilaterale  al  fine  di
rafforzare  e  sviluppare  rapporti  amichevoli  tra  la  Repubblica 
italiana e la Repubblica di Turchia, per promuovere il benessere e la
stabilita' in  un'atmosfera  pacifica  in  entrambi  gli  Stati,  nel
contesto dei  principi  di  rispetto  reciproco  per  la  sovranita',
eguaglianza e interessi di entrambe le Parti; 
  Preoccupati per la crescita degli atti di terrorismo internazionale
e della criminalita' organizzata internazionale; 
  Conformemente al principio della  protezione  efficace  dei  propri
cittadini  e  delle  altre  persone  nei  propri  Paesi  da  atti  di
terrorismo e da altri atti criminali; 
  Nell'intento  di  accrescere  la  cooperazione  in  questo  settore
confermando il significato della  cooperazione  internazionale  nella
lotta al terrorismo e alla criminalita' organizzata; 
  Considerando   la   legislazione   nazionale   e    gli    obblighi
internazionali di entrambe le Parti; 
  Richiamando la Risoluzione n. 45/123 dell'Assemblea Generale  delle
Nazioni  Unite  del  14  dicembre  1990  in  tema   di   Cooperazione
Internazionale nella Lotta contro il Crimine Organizzato  nonche'  le
Convenzioni sulle Sostanze Stupefacenti e Psicotrope  adottate  dalle
Nazioni Unite, la  Convenzione  contro  la  Criminalita'  Organizzata
Transnazionale e  i  Protocolli  Aggiuntivi  contro  il  traffico  di
migranti per terra, mare o aria, la tratta di persone, in particolare
donne e bambini, firmati rispettivamente a Palermo dalla  Repubblica 
italiana il 12 dicembre 2000 e il 13 dicembre 2000 dal Governo  della
Repubblica di Turchia e contro l'illecita produzione e il traffico di
armi e munizioni firmati rispettivamente il 14  novembre  2001  dalla
Repubblica  italiana e il 28 giugno 2002 dalla Repubblica di Turchia,
nonche' le pertinenti Risoluzioni del Consiglio  di  Sicurezza  delle
Nazioni Unite e le Convenzioni contro il  Terrorismo  adottate  sotto
l'egida delle Nazioni Unite; 
  Visto l'Accordo di cooperazione sulla  lotta  al  terrorismo,  alla
criminalita' organizzata, al riciclaggio dei  proventi  illeciti,  al
traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope  e  di  esseri
umani firmato a Roma il 22 settembre 1998 e in vigore dal 9  febbraio
2001; 
  Considerando i principi fondamentali  del  Diritto  delle  Nazioni,
definiti nella Carta delle Nazioni Unite, nonche' la  protezione  dei
diritti umani; 
  Nel rispetto del principio di sovranita' e uguaglianza degli  Stati
e desiderosi di consolidare  ulteriormente  i  rapporti  di  amicizia
esistenti tra le due Parti; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
 
                       Obbligo di cooperazione 
 
  1.  Le  Parti,  in  conformita'  con  le  rispettive   legislazioni
nazionali e i  trattati  internazionali  vigenti,  collaborano  nella
lotta contro i reati gravi, in particolare contro i reati connessi al
terrorismo, alla criminalita' organizzata, al traffico di migranti  e
alla tratta di esseri umani, al traffico  di  sostanze  stupefacenti,
psicotrope e loro precursori. 
  2. Il presente  Accordo  non  incide  sulle  vigenti  procedure  di
assistenza giudiziaria internazionale.