(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
 
       Entrata in vigore, modifiche, emendamenti e cessazione 
 
  1. Il presente Accordo entra in vigore il mese successivo alla data
di ricezione dell'ultima delle due notifiche  con  cui  le  Parti  si
comunicano reciprocamente l'adempimento  delle  rispettive  procedure
interne. 
  2. Il presente Accordo avra' una durata illimitata  e  puo'  essere
denunciato a seguito di notifica scritta dell'altra Parte.  L'Accordo
rimane in vigore per un periodo di 6 mesi  successivi  alla  consegna
della notifica all'altra Parte. 
  3. Il presente  Accordo  puo'  essere  emendato  con  il  reciproco
consenso delle Parti. 
  In seguito all'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo di
cooperazione tra il Governo della Repubblica  italiana ed il  Governo
della  Repubblica  di  Turchia  sulla  lotta  al   terrorismo,   alla
criminalita' organizzata, al riciclaggio dei  proventi  illeciti,  al
traffico illegale di stupefacenti, sostanze psicotrope  e  di  esseri
umani, firmato a  Roma  il  22  settembre  1998,  cessera'  di  avere
efficacia. 
  In fede di  che,  i  sottoscritti  -  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il  presente  Accordo  a
Roma in data 8 maggio 2012 in due originali,  ciascuno  in  italiano,
turco e inglese, i cui  testi  fanno  ugualmente  fede.  In  caso  di
discordanza  sull'interpretazione  prevarra'  il  testo   in   lingua
inglese. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico