(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                     Settori della cooperazione 
 
  1. Le Parti collaborano, nell'ambito dei propri mezzi, al  fine  di
prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine, comprendendo,
ma non esclusivamente, quanto segue: 
    crimine organizzato transnazionale, compreso  il  riciclaggio  di
denaro, la criminalita' cibernetica, il traffico di opere  e  oggetti
d'arte e i manufatti storici; 
    produzione  illecita  e  traffico   di   sostanze   stupefacenti,
psicotrope e dei loro precursori; 
    tratta di persone e traffico di migranti; 
    traffico  illecito  di  armi,  munizioni,  esplosivi,   materiale
nucleare, radioattivo e tossico. 
  2. Le Parti collaborano, inoltre, nella prevenzione  e  repressione
degli atti terroristici nonche' delle attivita' di finanziamento  del
terrorismo in conformita' con la legislazione nazionale in vigore nei
propri  Paesi  e  con  gli  obblighi  internazionali,   comprese   le
pertinenti Convenzioni internazionali e Risoluzioni del Consiglio  di
Sicurezza delle Nazioni Unite.