(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
  Nell'ambito   della   cooperazione,   ai    fini    dell'attuazione
dell'articolo 2 del presente Accordo e in conformita' con la  propria
legislazione nazionale, le Parti: 
    procedono   a    scambiarsi    informazioni    operative    sulle
organizzazioni  criminali  e  gli  atti   criminali   pianificati   o
perpetrati, sulla struttura, composizione, contatti esterni  e  modus
operandi di tali organizzazioni al fine di prevenire e contrastare  i
reati gravi e i gruppi terroristici; 
    concordano,  conformemente  alle  proprie  leggi  nazionali,   lo
svolgimento  di  operazioni  congiunte  di  polizia.   Le   procedure
operative sono concordate dalle Autorita' di entrambe le Parti,  come
riferito all'articolo 6 del presente Accordo; 
    adottano, nel  rispetto  della  propria  legislazione  nazionale,
misure per  prevenire  e  combattere  la  produzione  illecita  e  il
traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori; 
    procedono a scambiarsi esperienze  sul  controllo  del  commercio
lecito di sostanze  stupefacenti,  psicotrope  e  loro  precursori  e
adottano le misure atte a prevenire  abusi  nel  settore.  Procedono,
inoltre, allo scambio e all'analisi delle informazioni sulle sostanze
stupefacenti, psicotrope e loro precursori, sui luoghi e  sui  metodi
di  produzione  e  fabbricazione,  sui  canali  e  mezzi  usati   dai
trafficanti, comprese le modalita'  di  occultamento,  nonche'  sulle
tecniche di analisi; 
    procedono allo scambio di informazioni  di  carattere  operativo,
finalizzato all'identificazione e  alla  localizzazione  di  persone,
oggetti e denaro riferibili ai reati previsti dal presente Accordo; 
    cooperano per coordinare le misure necessarie  all'esecuzione  di
speciali tecniche investigative, quali le consegne controllate  e  le
operazioni sottocopertura; 
    si scambiano le informazioni relative alle tecniche e  ai  metodi
attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della  criminalita'
nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza  minorile  e
reati contro i minori; 
    si scambiano le informazioni sulle politiche migratorie  correnti
e sulle prassi nonche' sugli effetti di tali prassi sulla  migrazione
irregolare; 
    collaborano  scambiandosi  informazioni  sui  principali   flussi
immigratori illegali, sulle rotte seguite dai  migranti  illegali,  i
loro modus operandi e i metodi di trasporto. Le Parti  possono  anche
scambiarsi i rapporti di analisi del rischio nello specifico settore; 
    collaborano  attraverso  lo  scambio   delle   informazioni   sui
passaporti e sugli altri  documenti  di  viaggio,  visti,  timbri  di
ingresso e uscita, al fine di individuare documenti falsi; 
    collaborano    nell'esecuzione    delle    richieste     previste
nell'articolo 4 del presente Accordo; 
    adottano  ogni  altra  misura  in  conformita'  con  le   proprie
legislazioni nazionali e con le altre Convenzioni internazionali alle
quali le Parti sono vincolate, nonche' conformemente  alle  finalita'
del presente Accordo; 
    cooperano al fine di organizzare reciproci  corsi  di  formazione
attraverso le Autorita' di cui all'articolo 6 del presente Accordo.