Articolo 5 Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti 1. Le Parti concordano che le informazioni e i dati personali trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere sensibile scambiati fra le Parti sono - conformemente al diritto interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni - protetti in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 3. Le Parti adottano le necessarie misure tecniche e a livello organizzativo per tutelare i dati sensibili e personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 4. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente conformemente al presente Accordo non possono essere divulgati ad altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il consenso dell'autorita' competente che li ha forniti. 5. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente e' tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente. 6. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, adotta tutte le misure necessarie per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettifica di tali dati. 7. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente Accordo, sono inesatti o inattendibili o destano seri dubbi.