(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
 
           Limiti relativi all'utilizzo delle informazioni 
                           e dei documenti 
 
  1. Le Parti concordano che  le  informazioni  e  i  dati  personali
trasmessi nel quadro del presente Accordo sono utilizzati  unicamente
per gli scopi da  esso  previsti,  nel  rispetto  delle  disposizioni
contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani. 
  2. I dati personali e, in particolare, le informazioni di carattere
sensibile scambiati fra le Parti  sono  -  conformemente  al  diritto
interno delle Parti relativo ai dati ed alle informazioni -  protetti
in virtu' degli stessi standard che si applicano ai dati nazionali. 
  3. Le Parti adottano le necessarie  misure  tecniche  e  a  livello
organizzativo  per  tutelare  i  dati  sensibili  e  personali  dalla
distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla
diffusione, dall'alterazione o  dall'accesso  non  autorizzati  o  da
qualsiasi tipo di trattamento  non  consentito.  In  particolare,  le
Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che  ai  dati
personali accedano esclusivamente le persone autorizzate. 
  4. Le informazioni e i documenti forniti da un'autorita' competente
conformemente al presente Accordo non  possono  essere  divulgati  ad
altri soggetti, Stati o organizzazioni internazionali, se non dopo il
consenso dell'autorita' competente che li ha forniti. 
  5. A richiesta della Parte  trasmittente,  la  Parte  ricevente  e'
tenuta a  rettificare,  bloccare  o  cancellare,  conformemente  alla
propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente
Accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la loro raccolta o
ulteriore trattamento contravviene al presente Accordo o  alle  norme
applicabili alla Parte trasmittente. 
  6. Quando una Parte viene a conoscenza  dell'inesattezza  dei  dati
ricevuti dall'altra Parte, ai  sensi  del  presente  Accordo,  adotta
tutte le misure necessarie per prevenire che si  faccia  erroneamente
affidamento su tali dati, includendo in  particolare  l'integrazione,
la cancellazione o la rettifica di tali dati. 
  7. Ciascuna Parte informa l'altra Parte se viene a conoscenza che i
dati  materiali  da  essa  trasmessi  all'altra  Parte   o   ricevuti
dall'altra Parte, ai sensi del  presente  Accordo,  sono  inesatti  o
inattendibili o destano seri dubbi.