Articolo 6 Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo 1. Le Autorita' preposte all'applicazione del presente Accordo sono: per la Parte Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; per la Parte Turca, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno. 2. Entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo le Parti procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro. 3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti nell'elenco degli Uffici nazionali autorizzati a tenere contatti diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente Accordo. Le Parti, inoltre, si comunicano reciprocamente i cambiamenti dei rispettivi canali di comunicazione. 4. Le Parti cooperano, oltre che tramite gli uffici autorizzati sopra menzionati, attraverso i canali Interpol, i rispettivi ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati previsti dal presente Accordo.