(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
 
          Autorita' preposte all'applicazione dell'Accordo 
 
  1. Le Autorita'  preposte  all'applicazione  del  presente  Accordo
sono: 
    per la Parte Italiana, il Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza
del Ministero dell'Interno; 
    per la Parte Turca, la Direzione  Generale  della  Sicurezza  del
Ministero dell'Interno. 
  2. Entro 30 giorni  dalla  firma  del  presente  Accordo  le  Parti
procedono a scambiarsi l'elenco degli Uffici nazionali autorizzati  a
tenere contatti diretti al fine di adempiere  alle  disposizioni  del
presente Accordo e a stabilire i canali di comunicazione fra di loro. 
  3. Le Parti si informano immediatamente degli eventuali cambiamenti
nell'elenco degli Uffici  nazionali  autorizzati  a  tenere  contatti
diretti al fine di adempiere alle disposizioni del presente  Accordo.
Le Parti, inoltre, si comunicano  reciprocamente  i  cambiamenti  dei
rispettivi canali di comunicazione. 
  4. Le Parti cooperano, oltre che  tramite  gli  uffici  autorizzati
sopra  menzionati,  attraverso  i  canali  Interpol,   i   rispettivi
ufficiali di collegamento ed altri esperti per i reati  previsti  dal
presente Accordo.