(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
 
                      Riunioni e consultazioni 
 
  1. Al fine  di  agevolare  l'esecuzione  del  presente  Accordo,  i
rappresentanti   delle   Autorita'   competenti   possono,    qualora
necessario, tenere riunioni bilaterali e  consultazioni  al  fine  di
valutare  i  progressi  fatti  nei  termini  del  presente   Accordo,
analizzare e migliorare la cooperazione. 
  2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.