Articolo 7 Riunioni e consultazioni 1. Al fine di agevolare l'esecuzione del presente Accordo, i rappresentanti delle Autorita' competenti possono, qualora necessario, tenere riunioni bilaterali e consultazioni al fine di valutare i progressi fatti nei termini del presente Accordo, analizzare e migliorare la cooperazione. 2. Le riunioni si svolgono alternativamente in Italia e in Turchia.