Art. 5 
 
Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni  immateriali
e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi 
 
  1. All'articolo 1  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 39, al  primo  periodo,  le  parole:  "funzionalmente
equivalenti ai  brevetti"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ",  da
disegni e modelli" e il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
"Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni
intercorse con societa' che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa'  che  controlla  l'impresa,  gli   stessi   possono   essere
determinati sulla base di  un  apposito  accordo  conforme  a  quanto
previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni."; 
    b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di  ricerca  stipulati
con" sono inserite le  seguenti:  "societa'  diverse  da  quelle  che
direttamente  o  indirettamente  controllano   l'impresa,   ne   sono
controllate o sono controllate dalla stessa  societa'  che  controlla
l'impresa ovvero con"; 
    c) il comma 42 e' sostituito  dal  seguente:  "42.  La  quota  di
reddito agevolabile e' determinata sulla base del rapporto tra: 
      a) i costi di attivita' di ricerca  e  sviluppo,  rilevanti  ai
fini fiscali, sostenuti per il  mantenimento,  l'accrescimento  e  lo
sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39; 
      b) i costi complessivi, rilevanti ai  fini  fiscali,  sostenuti
per produrre tale bene."; 
    d) dopo il comma 42 e' inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare
di cui alla lettera a) del  comma  42  e'  aumentato  di  un  importo
corrispondente  ai  costi  sostenuti  per  l'acquisizione  del   bene
immateriale o per contratti di ricerca, relativi  allo  stesso  bene,
stipulati con societa' che direttamente o indirettamente  controllano
l'impresa, ne  sono  controllate  o  sono  controllate  dalla  stessa
societa' che controlla l'impresa fino a concorrenza  del  trenta  per
cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a)."; 
    e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi
escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse. 
  2.  Al  fine  di  diffondere  l'innovazione  e  di   stimolare   la
competitivita' del sistema produttivo, in particolare delle piccole e
medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di  Tecnologia,  anche
attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9,  del  presente
decreto, provvede a: 
    a) sistematizzare a scopi informativi e di  vendita  i  risultati
della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di
ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e  le  infrastrutture
di ricerca presenti negli enti stessi; 
    b) istituire un sistema per la commercializzazione  dei  brevetti
registrati da universita', da enti di ricerca e  da  ricercatori  del
sistema pubblico e disponibili per  l'utilizzazione  da  parte  delle
imprese; 
    c)  fungere  da  tramite  tra  le  imprese  per  lo  scambio   di
informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di  ricerca
tra esse. 
  3. Gli  enti  pubblici  di  ricerca  sono  tenuti  a  fornire  alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie
per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La  Fondazione  Istituto
Italiano di Tecnologia e' tenuta a retrocedere i  proventi  derivanti
dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o  di
un altro titolo di proprieta'  intellettuale,  al  netto  dei  costi,
all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso,  che
le  abbia  conferito  mandato  per  la  vendita  o  la  cessione.  Le
universita' possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione  dei
risultati  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  secondo   le
modalita' previste dal presente articolo per  gli  enti  pubblici  di
ricerca. Al  fine  di  diffondere  l'innovazione  nel  sistema  delle
piccole  e  medie  imprese,  la  Fondazione  Istituto   Italiano   di
Tecnologia puo' stipulare accordi, convenzioni e contratti,  comunque
denominati, con  il  sistema  camerale,  con  le  associazioni  delle
imprese, con i distretti industriali e  con  le  reti  d'impresa.  Le
funzioni previste dai commi 2  e  3,  sono  svolte  dalla  Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica. 
  4. All'onere derivante dal comma 1, valutato  in  36,9  milioni  di
euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno  2017,  40,3
milioni di euro per l'anno 2018 e in  35  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'   autorizzato   ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.