Art. 11 
 
 
             Decisioni sulla validita' e sull'efficacia 
                  dell'ordine di protezione europeo 
 
  1. Spetta all'autorita' giudiziaria dello  Stato  di  emissione  la
decisione  in  ordine  alla  proroga,  al  riesame,  alla   modifica,
all'annullamento ovvero alla sostituzione della misura di  protezione
posta alla base dell'ordine di protezione  europeo;  spetta  altresi'
alla  medesima  autorita'  l'applicazione  di   piu'   gravi   misure
cautelari. 
  2. Quando  l'autorita'  giudiziaria  dello  Stato  emette  uno  dei
provvedimenti  indicati  al  comma   1,   anche   a   seguito   della
comunicazione della  violazione  dell'ordine  di  protezione  di  cui
all'articolo 10, comma 5, ne  informa  senza  indugio  le  competenti
autorita' dello Stato di esecuzione, secondo  le  modalita'  indicate
nell'articolo 6. Allo stesso modo, da' comunicazione  della  sentenza
emessa per i fatti posti alla base della misura di protezione.