Art. 15 
 
 
                    Protezione dei dati personali 
 
  1. Al trattamento  dei  dati  personali  effettuato  ai  sensi  del
presente decreto si applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, e in particolare quelle previste dalla
parte II, titolo I dello stesso codice. 
  2. Quando il Ministero della giustizia ritiene che i dati  ricevuti
dallo Stato di emissione sono incompleti o inesatti, ne da' immediata
comunicazione alla competente autorita' dello Stato di emissione. 
  3. Quando risulta che i dati trasmessi sono incompleti o  inesatti,
il Ministero della giustizia procede ad  analoga  comunicazione  alla
competente autorita' dello Stato di esecuzione. 
  4. Oltre ai diritti di cui all'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, l'interessato ha il diritto di ottenere: 
    a)  che  i  dati  non  vengano  cancellati  ma  solo   conservati
temporaneamente  se  vi  sono  fondati  motivi  di  ritenere  che  la
cancellazione possa compromettere un proprio legittimo  interesse:  i
dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per  lo  scopo
che ha impedito la loro cancellazione; 
    b) che sia data evidenza alla competente autorita' dello Stato di
esecuzione dell'esercizio dei predetti diritti. 
  5. I dati personali trattati a  norma  del  presente  decreto  sono
utilizzati   esclusivamente   per   le   finalita'    di    reciproco
riconoscimento degli effetti delle misure di protezione.  L'ulteriore
trattamento e' ammesso a condizione che non sia incompatibile con  le
suddette finalita' e che le autorita' competenti siano autorizzate  a
trattare tali dati per le ulteriori  finalita'  e  nel  rispetto  del
principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. 
  6. Si considerano non incompatibili le seguenti finalita': 
    a) la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il  perseguimento
dei reati o l'esecuzione delle sanzioni penali, diversi da quelli per
cui i dati sono stati trasmessi o resi disponibili; 
    b) la prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza
pubblica. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La Parte II,  Titolo  I  del  Codice  in  materia  di
          protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo
          30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' cosi' rubricata: 
 
                                   «PARTE II 
 
 
                   Disposizioni relative a specifici settori 
 
 
                                   TITOLO I 
 
 
                      Trattamenti in ambito giudiziario». 
 
              - Il testo degli articoli 3  e  7  del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196 cosi' recita: 
              «Art. 3 (Principio di necessita'  nel  trattamento  dei
          dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
          sono configurati riducendo  al  minimo  l'utilizzazione  di
          dati  personali  e  di  dati  identificativi,  in  modo  da
          escluderne il trattamento quando  le  finalita'  perseguite
          nei  singoli  casi  possono  essere  realizzate   mediante,
          rispettivamente, dati anonimi od  opportune  modalita'  che
          permettano di identificare l'interessato solo  in  caso  di
          necessita'.». 
              «Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed  altri
          diritti). - 1. L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  la
          conferma dell'esistenza o meno di  dati  personali  che  lo
          riguardano, anche se  non  ancora  registrati,  e  la  loro
          comunicazione in forma intelligibile. 
              2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
                a) dell'origine dei dati personali; 
                b) delle finalita' e modalita' del trattamento; 
                c) della logica  applicata  in  caso  di  trattamento
          effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
                d) degli estremi  identificativi  del  titolare,  dei
          responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai   sensi
          dell'art. 5, comma 2; 
                e) dei soggetti o  delle  categorie  di  soggetti  ai
          quali i dati personali  possono  essere  comunicati  o  che
          possono venirne a conoscenza in qualita' di  rappresentante
          designato nel territorio dello  Stato,  di  responsabili  o
          incaricati. 
              3. L'interessato ha diritto di ottenere: 
                a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,  quando
          vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
                b)  la  cancellazione,  la  trasformazione  in  forma
          anonima o il blocco dei  dati  trattati  in  violazione  di
          legge,  compresi  quelli  di  cui  non  e'  necessaria   la
          conservazione in relazione agli scopi per i  quali  i  dati
          sono stati raccolti o successivamente trattati; 
                c) l'attestazione  che  le  operazioni  di  cui  alle
          lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche  per
          quanto riguarda il loro contenuto, di  coloro  ai  quali  i
          dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
          cui tale adempimento si rivela impossibile  o  comporta  un
          impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto  al
          diritto tutelato. 
              4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto  o  in
          parte: 
                a) per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati
          personali che  lo  riguardano,  ancorche'  pertinenti  allo
          scopo della raccolta; 
                b) al trattamento di dati personali che lo riguardano
          a fini di invio di materiale  pubblicitario  o  di  vendita
          diretta o per il compimento di ricerche  di  mercato  o  di
          comunicazione commerciale.».