(Accordo-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Accordo e' soggetto  a  ratifica  delle  Parti  in
conformita' con le rispettive legislazioni. 
    2. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
dell'ultima  notifica  con  cui  ciascuna  Parte  abbia   formalmente
comunicato all'altra il completamento delle proprie procedure interne
necessarie all'entrata in vigore.  All'atto  dell'entrata  in  vigore
l'Accordo avra' effetto: 
      a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale  data;
e 
      b)  con  riferimento  a  tutte  le  altre  questioni   di   cui
all'articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto  in  relazione  ai
periodi d'imposta che iniziano in tale  data,  o  successivamente  ad
essa, oppure, in mancanza di un  periodo  d'imposta,  per  tutti  gli
oneri fiscali che si originano in tale  data,  o  successivamente  ad
essa.