(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
 
                              Denuncia 
 
    1. Ciascuna Parte  puo'  denunciare  l'Accordo  notificandone  la
cessazione tramite lettera all'autorita' competente dell'altra Parte. 
    2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del  mese
successivo alla scadenza di un periodo di  sei  mesi  dalla  data  di
ricevimento della notifica di denuncia dell'altra Parte. 
    3.  Nonostante  la  denuncia  dell'Accordo,  le  parti  rimangono
vincolate dalle disposizioni dell'articolo 8 con riferimento a  tutte
le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. 
    In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  farlo
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
    Fatto a Londra il 16 settembre  2013,  in  due  originali,  nelle
lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.