Articolo 3 Imposte considerate 1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono: (a) in Italia: (i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche; (ii) l'imposta sul reddito delle societa'; (iii) l'imposta regionale sulle attivita' produttive; (iv) l'imposta sul valore aggiunto; (v) l'imposta sulle successioni; (vi) l'imposta sulle donazioni; (vii) le imposte sostitutive; e (b) nell'Isola di Man: (i) le imposte sui redditi o sugli utili; e (ii) l'imposta sul valore aggiunto. 2. Il presente Accordo si applica a ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Inoltre, le imposte oggetto del presente Accordo possono essere ampliate o modificate di comune accordo dalle Parti tramite uno scambio di note. Le autorita' competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali e alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.