(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  Accordo,  salvo   che   diversamente
specificato, l'espressione: 
      (a)  «Italia»  designa  la  Repubblica  Italiana  e   comprende
qualsiasi zona situata al di  fuori  del  mare  territoriale  che  e'
considerata  come  zona  all'interno   della   quale   l'Italia,   in
conformita'  con  la  propria   legislazione   e   con   il   diritto
internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per  quanto  concerne
l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del  fondo  e
del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; 
      (b) «Isola di Man» designa l'isola dell'Isola di Man,  compreso
il  suo  mare   territoriale,   in   conformita'   con   il   diritto
internazionale; 
      (c) «piano o fondo  comune  d'investimento»  designa  qualsiasi
veicolo di investimento comune, qualunque  sia  la  forma  giuridica.
L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico»  designa
qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche'  le  quote,  le
azioni o gli altri interessi del fondo o  del  piano  possano  essere
prontamente acquistati, venduti o  riscattati  dal  pubblico.  Quote,
azioni o altri  interessi  del  fondo  o  del  piano  possono  essere
prontamente  acquistati,  venduti  o  riscattati  «dal  pubblico»  se
l'acquisto, la vendita  o  il  riscatto  non  sono  implicitamente  o
esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori; 
      (d) «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o  qualsiasi
ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; 
      (e) «autorita' competente»  designa  in  Italia,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e  nell'Isola  di  Man,  l'Assessor  of
Income Tax o un suo rappresentante; 
      (f) «diritto penale» designa tutte  le  leggi  penali  definite
tali  dalla  legislazione  nazionale  indipendentemente  dalla   loro
inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o  in  altri
statuti; 
      (g)  «reati  tributari»  designa  le  questioni   fiscali   che
implicano una condotta intenzionale che sia  penalmente  perseguibile
secondo il diritto penale della Parte richiedente; 
      (h) «informazioni» designa  qualsiasi  fatto,  dichiarazione  o
documentazione in qualunque forma; 
      (i) «misure connesse alla raccolta delle informazioni»  designa
leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano  a  una
Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste; 
      (j) «Parte» designa l'Italia  o  l'Isola  di  Man,  secondo  il
contesto; 
      (k)  «persona»  comprende  una  persona  fisica,  una   persona
giuridica e ogni altra associazione di persone; 
      (l) «principale categoria di azioni» designa la categoria o  le
categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del  diritto  di
voto e del valore della societa'; 
      (m) «societa' quotata in Borsa» designa  una  societa'  la  cui
principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa  riconosciuta,
a  condizione  che  le  azioni  quotate  possano  essere  prontamente
acquistate  o  vendute  dal  pubblico.  Le  azioni   possono   essere
acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita  delle
azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato a  un  gruppo
limitato di investitori; 
      (n) «Borsa  riconosciuta»  designa  qualsiasi  Borsa  approvata
dalle autorita' competenti delle Parti; 
      (o) «Parte interpellata» designa la Parte cui e'  richiesto  di
fornire le informazioni; 
      (p) «Parte  richiedente»  designa  la  Parte  che  richiede  le
informazioni; e 
      (q)  «imposta»  designa  qualsiasi  imposta  cui   si   applica
l'Accordo. 
    2. Per l'applicazione del presente Accordo in  qualunque  momento
da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, salvo che  il
contesto  non  richieda  una  diversa   interpretazione,   hanno   il
significato  che  a  esse  e'  attribuito  in  quel   momento   dalla
legislazione di detta  Parte,  prevalendo  ogni  significato  a  esse
attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in  questa
Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi  di
altre leggi di detta Parte.