Articolo 4 Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo, salvo che diversamente specificato, l'espressione: (a) «Italia» designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che e' considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformita' con la propria legislazione e con il diritto internazionale, puo' esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonche' delle acque sovrastanti; (b) «Isola di Man» designa l'isola dell'Isola di Man, compreso il suo mare territoriale, in conformita' con il diritto internazionale; (c) «piano o fondo comune d'investimento» designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione «piano o fondo comune d'investimento pubblico» designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purche' le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati dal pubblico. Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati «dal pubblico» se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati a un gruppo limitato di investitori; (d) «societa'» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; (e) «autorita' competente» designa in Italia, il Ministero dell'economia e delle finanze e nell'Isola di Man, l'Assessor of Income Tax o un suo rappresentante; (f) «diritto penale» designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti; (g) «reati tributari» designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente; (h) «informazioni» designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma; (i) «misure connesse alla raccolta delle informazioni» designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano a una Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste; (j) «Parte» designa l'Italia o l'Isola di Man, secondo il contesto; (k) «persona» comprende una persona fisica, una persona giuridica e ogni altra associazione di persone; (l) «principale categoria di azioni» designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della societa'; (m) «societa' quotata in Borsa» designa una societa' la cui principale categoria di azioni e' quotata in una Borsa riconosciuta, a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute «dal pubblico» se l'acquisto o la vendita delle azioni non e' implicitamente o esplicitamente riservato a un gruppo limitato di investitori; (n) «Borsa riconosciuta» designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorita' competenti delle Parti; (o) «Parte interpellata» designa la Parte cui e' richiesto di fornire le informazioni; (p) «Parte richiedente» designa la Parte che richiede le informazioni; e (q) «imposta» designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo. 2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, salvo che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che a esse e' attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato a esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.