(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
                Scambio di informazioni su richiesta 
 
    1. Su richiesta della Parte  richiedente  l'autorita'  competente
della Parte interpellata provvede a fornire le  informazioni  per  le
finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono  scambiate
indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno
necessita' ai fini della propria imposizione o che  il  comportamento
in esame costituisca o meno un  reato  ai  sensi  della  legislazione
della Parte interpellata nel caso  in  cui  detto  comportamento  sia
stato posto in essere nella giurisdizione della Parte interpellata. 
    2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della
Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta  di
informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la
raccolta  delle  informazioni  necessarie  a   fornire   alla   Parte
richiedente  le   informazioni   richieste,   nonostante   la   Parte
interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della
propria imposizione. 
    3. Se specificamente richiesto  dall'autorita'  competente  della
Parte richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata
fornisce le informazioni in base al presente articolo,  nella  misura
prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di  deposizioni  di
testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 
    4. Ciascuna Parte assicura che le  proprie  autorita'  competenti
per le finalita' specificate  all'Articolo  1  dell'Accordo,  abbiano
l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: 
      (a) informazioni in  possesso  di  banche,  di  altri  istituti
finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari  e  fiduciari,
che opera in qualita' di agente o fiduciario; 
      (b) 
        (i)  informazioni  riguardanti  la  proprieta'  nominale   ed
effettiva di societa' di capitali, societa' di  persone,  fondazioni,
«Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti dell'articolo 2, le
informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in  una
catena della proprieta'; 
        (ii) nel caso dei  trust,  le  informazioni  su  costituenti,
fiduciari, guardiani e beneficiari; e 
        (iii) nel caso delle  fondazioni,  le  informazioni  su  soci
fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. 
    Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti  di
ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle
societa' quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi  d'investimento
collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere
ottenute senza eccessive difficolta'. 
    5. L'autorita' competente  della  Parte  richiedente  provvede  a
fornire le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte
interpellata quando inoltra una richiesta di  informazioni  ai  sensi
del presente Accordo per dimostrare la  presumibile  rilevanza  delle
informazioni per la richiesta: 
      (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; 
      (b) una dichiarazione attestante le informazioni richieste, ivi
comprese  la  natura  delle  stesse  e  la  forma  in  cui  la  Parte
richiedente   desidera   ricevere   le   informazioni   dalla   Parte
interpellata; 
      (c)  la  finalita'  fiscale  per  la  quale  si  richiedono  le
informazioni; 
      (d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste
siano detenute nel territorio della Parte  interpellata  o  siano  in
possesso o sotto il controllo  di  una  persona  nella  giurisdizione
della Parte interpellata; 
      (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone  che  si
ritiene  siano  in  possesso  o  siano  in  grado  di  acquisire   le
informazioni richieste; 
      (f) una dichiarazione attestante che la richiesta  e'  conforme
alla  legislazione  e  alle   prassi   amministrative   della   Parte
richiedente, che - qualora  le  informazioni  richieste  rientrassero
nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita'  competente
di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi  della
legislazione della Parte richiedente o nel corso  della  sua  normale
prassi amministrativa e che la  richiesta  e'  conforme  al  presente
Accordo; 
      (g) una dichiarazione attestante che la  Parte  richiedente  ha
esaurito tutti i mezzi a  disposizione  nel  proprio  territorio  per
acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero
eccessive difficolta'. 
    6.  L'autorita'  competente   della   Parte   interpellata   deve
trasmettere alla Parte  richiedente  le  informazioni  richieste  non
appena  ragionevolmente  possibile.  Per  garantire   una   sollecita
risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve: 
      (a) confermare  per  iscritto  all'autorita'  competente  della
Parte  richiedente  di  aver  ricevuto  la  richiesta  e   comunicare
all'autorita'   competente   della   Parte   richiedente    eventuali
incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal  ricevimento  della
stessa; e 
      (b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non
sia stata in grado di ottenere e fornire  le  informazioni  entro  90
giorni dal ricevimento  della  richiesta,  incluso  il  caso  in  cui
incontri ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornire le
informazioni,   essa   deve   immediatamente   informare   la   Parte
richiedente, spiegando le ragioni della  propria  impossibilita',  la
natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.