Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta 1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorita' competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalita' indicate all'articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessita' ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nella giurisdizione della Parte interpellata. 2. Se le informazioni in possesso dell'autorita' competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessita' di dette informazioni ai fini della propria imposizione. 3. Se specificamente richiesto dall'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente articolo, nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali. 4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorita' competenti per le finalita' specificate all'Articolo 1 dell'Accordo, abbiano l'autorita' di ottenere e fornire su richiesta: (a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualita' di agente o fiduciario; (b) (i) informazioni riguardanti la proprieta' nominale ed effettiva di societa' di capitali, societa' di persone, fondazioni, «Anstalten» e altre persone, comprese, nei limiti dell'articolo 2, le informazioni relative alla proprieta' su tutte queste persone in una catena della proprieta'; (ii) nel caso dei trust, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari; e (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari. Inoltre, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprieta' con riferimento alle societa' quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficolta'. 5. L'autorita' competente della Parte richiedente provvede a fornire le seguenti informazioni all'autorita' competente della Parte interpellata quando inoltra una richiesta di informazioni ai sensi del presente Accordo per dimostrare la presumibile rilevanza delle informazioni per la richiesta: (a) l'identita' della persona sottoposta a verifica o indagine; (b) una dichiarazione attestante le informazioni richieste, ivi comprese la natura delle stesse e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni dalla Parte interpellata; (c) la finalita' fiscale per la quale si richiedono le informazioni; (d) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute nel territorio della Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata; (e) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o siano in grado di acquisire le informazioni richieste; (f) una dichiarazione attestante che la richiesta e' conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che - qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorita' competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta e' conforme al presente Accordo; (g) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficolta'. 6. L'autorita' competente della Parte interpellata deve trasmettere alla Parte richiedente le informazioni richieste non appena ragionevolmente possibile. Per garantire una sollecita risposta, l'autorita' competente della Parte interpellata deve: (a) confermare per iscritto all'autorita' competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorita' competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa; e (b) qualora l'autorita' competente della Parte interpellata non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare la Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilita', la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.