(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                    Verifiche fiscali all'estero 
 
    1. Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente  puo'  chiedere
che la Parte interpellata consenta  a  rappresentanti  dell'autorita'
competente della Parte richiedente di entrare  nel  territorio  della
Parte interpellata per interrogare persone fisiche  e  per  esaminare
documenti previo consenso scritto delle persone o di  altri  soggetti
interessati. L'autorita'  competente  della  Parte  richiedente  deve
notificare all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora  e
il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate. 
    2.   Su   richiesta   dell'autorita'   competente   della   Parte
richiedente, l'autorita' competente  della  Parte  interpellata  puo'
consentire che rappresentanti dell'autorita' competente  della  Parte
richiedente  siano  presenti  durante  una   verifica   fiscale   nel
territorio della Parte interpellata. 
    3.  Se  la  richiesta  di  cui  al  paragrafo  2  e'   accettata,
l'autorita' competente  della  Parte  interpellata  che  effettua  la
verifica  deve,  nel   piu'   breve   tempo   possibile,   notificare
all'autorita' competente della Parte richiedente  l'ora  e  il  luogo
della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad  effettuare
la verifica e le procedure e  le  condizioni  richieste  dalla  Parte
interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte  le  decisioni
relative all'effettuazione della  verifica  sono  prese  dalla  Parte
interpellata che conduce la verifica.