Articolo 6 Verifiche fiscali all'estero 1. Con ragionevole anticipo, la Parte richiedente puo' chiedere che la Parte interpellata consenta a rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente di entrare nel territorio della Parte interpellata per interrogare persone fisiche e per esaminare documenti previo consenso scritto delle persone o di altri soggetti interessati. L'autorita' competente della Parte richiedente deve notificare all'autorita' competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate. 2. Su richiesta dell'autorita' competente della Parte richiedente, l'autorita' competente della Parte interpellata puo' consentire che rappresentanti dell'autorita' competente della Parte richiedente siano presenti durante una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata. 3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 e' accettata, l'autorita' competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel piu' breve tempo possibile, notificare all'autorita' competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorita' o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.