(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
               Possibilita' di rifiutare una richiesta 
 
    1. La Parte interpellata non e' obbligata ad acquisire e  fornire
informazioni che  la  Parte  richiedente  non  sarebbe  in  grado  di
acquisire   in   base   alla    propria    legislazione    ai    fini
dell'amministrazione o dell'applicazione della  propria  legislazione
fiscale.  L'autorita'  competente  della  Parte   interpellata   puo'
rifiutare di prestare la propria assistenza se la  richiesta  non  e'
conforme al presente Accordo. 
    2. Le disposizioni del presente  Accordo  non  impongono  ad  una
Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette  a  legal  privilege
oppure informazioni che potrebbero rivelare un  segreto  commerciale,
industriale, professionale  o  un  processo  commerciale.  Nonostante
quanto precede, le informazioni di cui all'articolo 5,  paragrafo  4,
non sono considerate come un siffatto segreto o processo  commerciale
per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo. 
    3.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  una  richiesta   di
informazioni se  la  divulgazione  delle  informazioni  e'  contraria
all'ordine pubblico. 
    4. Una richiesta di informazioni  non  puo'  essere  rifiutata  a
motivo del fatto che il  credito  d'imposta  da  cui  si  origina  la
richiesta e' oggetto di controversia. 
    5.  La  Parte  interpellata  puo'  rifiutare  una  richiesta   di
informazioni  se  le  informazioni   sono   richieste   dalla   Parte
richiedente   per   l'amministrazione   o   l'applicazione   di   una
disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o
di  qualunque  obbligo   ad   essa   relativo,   che   comporti   una
discriminazione ai danni di un  nazionale  della  Parte  interpellata
rispetto ad un  nazionale  della  Parte  richiedente  nelle  medesime
circostanze.