(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                            Riservatezza 
 
    1. Tutte le  informazioni  fornite  e  ricevute  dalle  autorita'
competenti delle Parti sono tenute segrete. 
    2. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle  persone
o autorita' (ivi compresi  tribunali  e  organi  amministrativi)  che
trattano le finalita' specificate all'articolo 1 e sono utilizzate da
dette persone o autorita' soltanto per tali  finalita',  comprese  le
decisioni di ricorsi. Per  tali  finalita'  le  informazioni  possono
essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi. 
    3. Le informazioni fornite non possono essere usate per finalita'
diverse da quelle indicate all'articolo 1  se  non  previo  esplicito
consenso scritto dell'autorita' competente della Parte interpellata. 
    4. Le informazioni fornite a una Parte richiedente ai  sensi  del
presente  Accordo  non  possono  essere  comunicate  a   nessun'altra
giurisdizione.