(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
 
                                Costi 
 
    A meno che  diversamente  convenuto  dalle  autorita'  competenti
delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono
a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire
l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione  a
liti o altro) sono a carico della  Parte  richiedente.  Le  autorita'
competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con  riguardo
al presente Articolo, e in particolare l'autorita'  competente  della
Parte interpellata consultera'  l'autorita'  competente  della  Parte
richiedente  qualora  si  preveda  che  i  costi   per   fornire   le
informazioni  in  relazione  ad   una   specifica   richiesta   siano
straordinari. 
    I  «costi  straordinari»  non  comprendono   le   normali   spese
amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata
per esaminare e soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla
Parte richiedente.