Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati in  euro  100.563  annui  a  decorrere  dall'anno  2014,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2014, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli
oneri di cui alla presente legge e riferisce in  merito  al  Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si  verifichino  o  siano  in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni  di  cui
al comma 1, il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentito  il
Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto  alla  riduzione,
nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior  onere
risultante   dall'attivita'   di   monitoraggio,   delle    dotazioni
finanziarie rimodulabili di parte corrente di  cui  all'articolo  21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,  destinate
alle spese di missione e  di  formazione  nell'ambito  del  programma
«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica»
e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato
di   previsione   del   Ministero    dell'interno.    Si    intendono
corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno,  di  un  ammontare
pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui  all'articolo  6,
commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  riferisce  senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.