Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, di seguito denominati «Parti», Consapevoli che la coltivazione, produzione, fabbricazione, traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di seguito denominate «droghe», costituiscono un grave pericolo per la salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni; Convinti della necessita' di migliorare la collaborazione internazionale al fine di intensificare l'attivita' di monitoraggio e controllo dei precursori chimici per evitare il disvio dal mercato lecito a quello illecito; Coscienti che i proventi derivanti dal traffico illecito di droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali, mettendo in serio pericolo lo stato di diritto e lo sviluppo dell'economia lecita; Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, cosi' come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi; Nell'interesse reciproco a collaborare per individuare e disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di droghe e precursori chimici; Riaffermando la volonta' delle Parti a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, ed in particolare con le Nazioni Unite; Riaffermando i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonche' la dichiarazione politica ed il piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto Livello della Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009; Tenuti presenti i principi di sovranita', eguaglianza, mutuo rispetto, responsabilita' condivisa e reciprocita' degli Stati; Desiderosi di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi; Convengono quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini del presente Accordo con il termine «droghe» si intendono: 1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972. 2. Le sostanze psicotrope: qualunque sostanza, naturale o sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle Tabelle I, II, III e IV della Convenzione Unica sulle Sostanze Psicotrope del 1971. Con il termine «precursori chimici» si intendono le sostanze che vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o preparazione di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.