(Accordo di cooperazione-art. 1)
 
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica  italiana  ed
  il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di
  prevenzione e  contrasto  al  traffico  illecito  di  stupefacenti,
  sostanze psicotrope e loro precursori 
 
    Il  Governo  della  Repubblica  Italiana  ed  il  Governo   della
Repubblica Islamica dell'Afghanistan, di seguito denominati «Parti», 
    Consapevoli  che  la  coltivazione,  produzione,   fabbricazione,
traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di
seguito denominate «droghe», costituiscono un grave pericolo  per  la
salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni; 
    Convinti  della  necessita'  di  migliorare   la   collaborazione
internazionale al fine di intensificare l'attivita' di monitoraggio e
controllo dei precursori chimici per evitare il  disvio  dal  mercato
lecito a quello illecito; 
    Coscienti che i  proventi  derivanti  dal  traffico  illecito  di
droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante  a
rafforzare il potere  delle  organizzazioni  criminali,  mettendo  in
serio pericolo lo  stato  di  diritto  e  lo  sviluppo  dell'economia
lecita; 
    Tenuto conto delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica
sugli Stupefacenti  del  30  marzo  1961,  cosi'  come  emendata  dal
Protocollo del  25  marzo  1972;  della  Convenzione  sulle  Sostanze
Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre  1988;
della Convenzione delle Nazioni Unite contro il  crimine  organizzato
transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre  2000  e  Protocolli
annessi; 
    Nell'interesse  reciproco  a  collaborare   per   individuare   e
disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito
di droghe e precursori chimici; 
    Riaffermando  la  volonta'  delle  Parti  a  collaborare  con  le
organizzazioni  internazionali  e   regionali   competenti,   ed   in
particolare con le Nazioni Unite; 
    Riaffermando i principi  adottati  nella  sessione  straordinaria
dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite  sugli  stupefacenti,
tenutasi nel giugno 1998, nonche' la  dichiarazione  politica  ed  il
piano d'azione sulla cooperazione  internazionale  in  vista  di  una
strategia integrata  ed  equilibrata  di  lotta  contro  il  problema
mondiale della droga, adottati dal Segmento  di  Alto  Livello  della
Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009; 
    Tenuti presenti i  principi  di  sovranita',  eguaglianza,  mutuo
rispetto, responsabilita' condivisa e reciprocita' degli Stati; 
    Desiderosi di consolidare ulteriormente i  rapporti  di  amicizia
esistenti tra i due Paesi; 
    Convengono quanto segue: 
 
                             Articolo 1. 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  del  presente  Accordo  con  il  termine  «droghe»   si
intendono: 
      1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale
o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II  della  Convenzione  Unica
sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972. 
      2. Le  sostanze  psicotrope:  qualunque  sostanza,  naturale  o
sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle  Tabelle  I,
II, III e IV della Convenzione Unica sulle  Sostanze  Psicotrope  del
1971. 
    Con il termine «precursori chimici» si intendono le sostanze  che
vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o  preparazione
di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.