(Accordo di cooperazione-art. 10)
                            Articolo 10. 
 
          Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo 
 
    1. La cooperazione prevista nel presente  Accordo  sara'  attuata
dai seguenti Organi indicati dalle Parti: 
      per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi
Antidroga  -  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -   Ministero
dell'Interno; 
      per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero  per  le
Attivita' Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e  Ministero
dell'Interno. 
    2. Le Parti stabiliranno i canali, le  modalita'  e  i  punti  di
contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine  di  assicurare
una cooperazione pronta ed efficace. 
    3. Le Parti si impegnano a comunicare  tempestivamente  eventuali
cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.