(Accordo di cooperazione-art. 11)
                            Articolo 11. 
 
       Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo 
           e dei risultati della collaborazione bilaterale 
 
    1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del
presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione  bilaterale,  le
Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti  e  incontri  che  si
svolgeranno, su base di reciprocita', nei due Paesi. 
    2. Analoghe iniziative saranno  realizzate  ogni  qual  volta  si
riterra' necessario  incontrarsi  per  migliorare  l'efficacia  della
cooperazione e per mettere a punto strategie e  piani  di  intervento
condivisi.