(Accordo di cooperazione-art. 13)
                            Articolo 13. 
 
                             Emendamenti 
 
    1. Il presente  Accordo  potra'  essere  emendato  con  il  mutuo
consenso delle Parti. 
    2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento  della
stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell'Accordo.