(Accordo di cooperazione-art. 14)
                            Articolo 14. 
 
                Entrata in vigore, durata e denuncia 
 
    1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di  ricezione
della seconda delle due notifiche con  cui  le  Parti  contraenti  si
saranno  comunicate  ufficialmente  l'avvenuto   espletamento   delle
rispettive procedure interne. 
    2. L'Accordo rimarra' in vigore per un periodo  di  cinque  anni,
prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che  una  delle
Parti comunichi all'altra, per iscritto e per i  canali  diplomatici,
l'intenzione di non prorogarlo con un preavviso di  almeno  sei  mesi
dalla data di scadenza. 
    3. Qualsiasi delle Parti potra' denunciare  il  presente  Accordo
mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia  avra'
effetto alla scadenza del sesto mese dalla data  di  ricezione  della
notifica. 
    4. La denuncia del presente Accordo non impedira' alle  Parti  di
continuare ad eseguire le richieste di cooperazione. 
    In fede di che, i  sottoscritti  -  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi - hanno firmato e sancito il presente  Accordo  in
due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese,  tutti
facenti ugualmente fede. In caso di divergenza  nell'interpretazione,
fara' fede il testo inglese. 
    Fatto a Roma, il giorno 2, del mese  di  giugno,  dell'anno  2011
(che corrisponde al 1390 del calendario afghano).