Articolo 2. Ambito di applicazione La cooperazione tra le Parti comprendera', oltre alle sostanze definite nell'art. 1 anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonche' qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.