(Accordo di cooperazione-art. 2)
                             Articolo 2. 
 
                       Ambito di applicazione 
 
    La cooperazione tra le Parti comprendera',  oltre  alle  sostanze
definite nell'art. 1 anche le droghe sintetiche conosciute  e  quelle
che si  produrranno  in  futuro,  nonche'  qualsiasi  altra  sostanza
stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai
competenti Organismi Internazionali e considerato  tale  anche  dalle
normative vigenti nei due Paesi.