Articolo 3. Oggetto 1. Le Parti si impegnano a promuovere e a realizzare efficaci forme di collaborazione e cooperazione nelle attivita' di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe, nonche' nella lotta alle organizzazioni criminali in esso coinvolte. 2. Le parti si impegnano a scambiarsi reciproca assistenza e collaborazione nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali assunti da entrambi i Paesi. 3. La collaborazione prevista nel presente Accordo non riguarda aspetti legati all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'estradizione.