(Accordo di cooperazione-art. 3)
                             Articolo 3. 
 
                               Oggetto 
 
    1. Le Parti si impegnano a promuovere  e  a  realizzare  efficaci
forme di collaborazione e cooperazione nelle attivita' di prevenzione
e contrasto al traffico illecito di droghe, nonche' nella lotta  alle
organizzazioni criminali in esso coinvolte. 
    2. Le parti si impegnano  a  scambiarsi  reciproca  assistenza  e
collaborazione  nei  limiti  di  quanto   previsto   dai   rispettivi
ordinamenti giuridici e  dagli  obblighi  internazionali  assunti  da
entrambi i Paesi. 
    3. La collaborazione prevista nel presente Accordo  non  riguarda
aspetti  legati  all'assistenza  giudiziaria  in  materia  penale   e
all'estradizione.