(Accordo di cooperazione-art. 4)
                             Articolo 4. 
 
                        Aree di Cooperazione 
 
    Al fine di consentire gli  obiettivi  del  presente  Accordo,  le
Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree: 
      1.  Prevenzione   e   contrasto   al   traffico   illecito   di
stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici. 
      2.  Studio,  ricerca  ed  eventuale  analisi  congiunta   sulle
organizzazioni  criminali  dedite  al  narcotraffico,  ed   eventuale
pianificazione di mirate strategie di intervento. 
      3. Costante e reciproco aggiornamento  su  fenomeni  delittuosi
legati al traffico illecito ed all'abuso  di  droga  che  possano  in
qualche modo interessare l'altra Parte. 
      4. Formazione ed  addestramento  del  personale  preposto  alle
attivita' antidroga. 
      5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e  di  investigazione
per contrastare efficacemente il crimine  organizzato  internazionale
dedito al traffico illecito  di  droghe,  di  precursori  e  sostanze
chimiche di base. 
      6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri  su
tematiche di reciproco interesse istituzionale. 
      7. Reciproco e  costante  aggiornamento  sull'introduzione  nei
rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in  materia  di
prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe  e  precursori
chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di
illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilita'. 
      8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato  e
concordato tra le Parti.