(Accordo di cooperazione-art. 5)
                             Articolo 5. 
 
                      Modalita' di cooperazione 
 
    La cooperazione tra le Parti,  ai  sensi  del  presente  Accordo,
sara' realizzata nelle seguenti forme: 
    1.  Scambio   sistematico   e   dettagliato,   su   richiesta   o
d'iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su: 
      situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della
minaccia criminale; 
      nuovi tipi di  droghe  apparse  sul  mercato,  comprese  quelle
sintetiche; 
      luoghi e metodi di produzione e fabbricazione; 
      canali e mezzi usati per il trasporto, nonche' sulle  modalita'
di occultamento; 
      gruppi criminali locali ed internazionali  dediti  al  traffico
illecito di droghe e loro  precursori,  nonche'  al  riciclaggio  dei
relativi  proventi:  struttura,  organizzazione,   affiliati,   modus
operandi,  ambiti  criminali  di  interesse,   eventuali   punti   di
criticita' delle organizzazioni stesse; 
      strumenti legislativi,  nonche'  mezzi  tecnici  e  scientifici
utili ai fini di migliorare l'attivita' di prevenzione e contrasto al
traffico illecito di' droga e di precursori chimici; 
      stato della minaccia criminale; 
      persone fisiche, societa' ed Enti sospettati di  coinvolgimento
in traffico internazionale di  droga  e  di  precursori  chimici,  di
reciproco interesse; 
      luoghi di provenienza, fonti di  approvvigionamento,  modalita'
di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici; 
      normativa e procedure vigenti  nei  due  Paesi  in  materia  di
sequestro e confisca di  beni  ed  utilita'  derivanti  dal  traffico
illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni  introdotte  in
campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite
contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il  12
dicembre 2000; 
      formazione del personale  della  polizia  antinarcotici,  anche
sull'utilizzo di tecnologie e  mezzi,  compresi  quelli  informatici,
telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone  che  si
ritiene possano essere coinvolti  nei  reati  previsti  dal  presente
Accordo; 
      impiego di unita' cinofile, attrezzature scientifiche  e  mezzi
tecnici per l'individuazione ed il sequestro di droghe  occultate  su
persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo. 
    2.  Le  Parti,  inoltre,  si  impegnano  a  prestarsi   reciproca
collaborazione: 
      nell'esecuzione di speciali  tecniche  investigative,  come  le
consegne controllate e le operazioni sotto-copertura; 
      nell'eventuale assistenza  tecnica  e  giuridica  da  parte  di
esperti delle due Parti; 
      nello scambio, in caso di necessita', di campioni  e  risultati
di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare  luoghi
ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le  responsabilita'
della produzione e del traffico illecito. 
    3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti. 
    4. Organizzazione di riunioni  periodiche,  per  una  valutazione
congiunta dello stato della collaborazione e per  la  predisposizione
di eventuali strategie e piani d'intervento specifici per arginare  i
traffici di  droga,  nonche'  individuare  e  disarticolare  le  reti
criminali di traffico. 
    5. Eventuali ulteriori modalita' di' cooperazione concordate  tra
le Parti.