Articolo 5. Modalita' di cooperazione La cooperazione tra le Parti, ai sensi del presente Accordo, sara' realizzata nelle seguenti forme: 1. Scambio sistematico e dettagliato, su richiesta o d'iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su: situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della minaccia criminale; nuovi tipi di droghe apparse sul mercato, comprese quelle sintetiche; luoghi e metodi di produzione e fabbricazione; canali e mezzi usati per il trasporto, nonche' sulle modalita' di occultamento; gruppi criminali locali ed internazionali dediti al traffico illecito di droghe e loro precursori, nonche' al riciclaggio dei relativi proventi: struttura, organizzazione, affiliati, modus operandi, ambiti criminali di interesse, eventuali punti di criticita' delle organizzazioni stesse; strumenti legislativi, nonche' mezzi tecnici e scientifici utili ai fini di migliorare l'attivita' di prevenzione e contrasto al traffico illecito di' droga e di precursori chimici; stato della minaccia criminale; persone fisiche, societa' ed Enti sospettati di coinvolgimento in traffico internazionale di droga e di precursori chimici, di reciproco interesse; luoghi di provenienza, fonti di approvvigionamento, modalita' di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici; normativa e procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni ed utilita' derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte in campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000; formazione del personale della polizia antinarcotici, anche sull'utilizzo di tecnologie e mezzi, compresi quelli informatici, telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone che si ritiene possano essere coinvolti nei reati previsti dal presente Accordo; impiego di unita' cinofile, attrezzature scientifiche e mezzi tecnici per l'individuazione ed il sequestro di droghe occultate su persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo. 2. Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione: nell'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto-copertura; nell'eventuale assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti delle due Parti; nello scambio, in caso di necessita', di campioni e risultati di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare luoghi ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le responsabilita' della produzione e del traffico illecito. 3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti. 4. Organizzazione di riunioni periodiche, per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione e per la predisposizione di eventuali strategie e piani d'intervento specifici per arginare i traffici di droga, nonche' individuare e disarticolare le reti criminali di traffico. 5. Eventuali ulteriori modalita' di' cooperazione concordate tra le Parti.