(Accordo di cooperazione-art. 6)
                             Articolo 6. 
 
               Richieste di Cooperazione ed Assistenza 
 
    1. Le richieste di cooperazione  ed  eventuale  assistenza  nella
realizzazione delle attivita' previste nel presente  Accordo  saranno
formulate per iscritto, nelle  lingue:  italiano  o  inglese  per  le
richieste/riscontri formulate dalle  Autorita'  afghane;  in  dari  o
inglese, per quelle prodotte dalle Autorita' italiane. 
    2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi  indicati  dalle
Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo. 
    3. Nei casi d'urgenza, le  richieste  potranno  essere  inoltrate
anche in forma verbale, ma dovranno essere  confermate  per  iscritto
nel piu' breve tempo possibile. 
    4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere: 
      denominazione dell'Organismo richiedente; 
      denominazione dell'Organismo richiesto; 
      motivi e scopo  della  richiesta,  accompagnati  da  una  breve
esposizione del «caso»; 
      qualunque altra informazione che  possa  contribuire  a  meglio
comprendere e quindi riscontrare la richiesta.