Articolo 6. Richieste di Cooperazione ed Assistenza 1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attivita' previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorita' afghane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorita' italiane. 2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo. 3. Nei casi d'urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel piu' breve tempo possibile. 4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere: denominazione dell'Organismo richiedente; denominazione dell'Organismo richiesto; motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del «caso»; qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.