(Accordo di cooperazione-art. 7)
                             Articolo 7. 
 
                     Esecuzione delle richieste 
 
    1.  La  Parte  richiesta  puo'  domandare  all'altra  Parte  dati
aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa. 
    2. Le richieste di cooperazione saranno  eseguite  dall'Organismo
competente della Parte richiesta nel piu' breve tempo possibile.  Nel
caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta,  la
Parte richiesta ne informera' la  Parte  richiedente,  precisando  le
eventuali difficolta'. 
    3.  Qualora  la  Parte  richiesta  non   abbia   competenza   per
l'esecuzione   della   domanda   di   cooperazione,   ne   informera'
tempestivamente  la  Parte  richiedente,  indicando  eventuali  altri
Organismi nazionali competenti per l'esecuzione della stessa. 
    4. L'esecuzione  della  richiesta  di  cooperazione  puo'  essere
rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta  consideri  che
essa possa arrecare danno  alla  sovranita',  sicurezza  o  ad  altri
interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione  interna  o
con gli obblighi internazionali. In questo caso le  Parti,  prima  di
prendere una decisione sul rifiuto di  assistenza,  si  consulteranno
allo scopo di' verificare la  possibilita'  di  dar  luogo  ad  altre
soluzioni, in linea con l'ordinamento giuridico interno. 
    5. In caso di totale o  parziale  rifiuto  dell'esecuzione  della
richiesta,  la   Parte   interessata   ne   informa   l'altra   Parte
specificandone i motivi. 
    6. La Parte richiesta, su istanza della Parte  richiedente,  puo'
consentire ai  rappresentanti  di  quest'ultima  di  essere  presenti
durante l'esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se  cio'  non
contrasta con la normativa interna. 
    7. Se la  Parte  richiesta  ritiene  che  l'esecuzione  immediata
dell'istanza possa arrecare danno ad  un  procedimento  penale  o  ad
altra  attivita'  investigativa  o  giudiziaria  in  corso  nel   suo
territorio,  puo'  ritardare   l'esecuzione   informando   la   Parte
richiedente.