Articolo 7. Esecuzione delle richieste 1. La Parte richiesta puo' domandare all'altra Parte dati aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa. 2. Le richieste di cooperazione saranno eseguite dall'Organismo competente della Parte richiesta nel piu' breve tempo possibile. Nel caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta, la Parte richiesta ne informera' la Parte richiedente, precisando le eventuali difficolta'. 3. Qualora la Parte richiesta non abbia competenza per l'esecuzione della domanda di cooperazione, ne informera' tempestivamente la Parte richiedente, indicando eventuali altri Organismi nazionali competenti per l'esecuzione della stessa. 4. L'esecuzione della richiesta di cooperazione puo' essere rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta consideri che essa possa arrecare danno alla sovranita', sicurezza o ad altri interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione interna o con gli obblighi internazionali. In questo caso le Parti, prima di prendere una decisione sul rifiuto di assistenza, si consulteranno allo scopo di' verificare la possibilita' di dar luogo ad altre soluzioni, in linea con l'ordinamento giuridico interno. 5. In caso di totale o parziale rifiuto dell'esecuzione della richiesta, la Parte interessata ne informa l'altra Parte specificandone i motivi. 6. La Parte richiesta, su istanza della Parte richiedente, puo' consentire ai rappresentanti di quest'ultima di essere presenti durante l'esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se cio' non contrasta con la normativa interna. 7. Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione immediata dell'istanza possa arrecare danno ad un procedimento penale o ad altra attivita' investigativa o giudiziaria in corso nel suo territorio, puo' ritardare l'esecuzione informando la Parte richiedente.