Articolo 8. Confidenzialita' delle informazioni e dei documenti ricevuti Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno: utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno; conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali; utilizzati unicamente per le finalita' per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti; utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.