(Accordo di cooperazione-art. 8)
                             Articolo 8. 
 
                 Confidenzialita' delle informazioni 
                      e dei documenti ricevuti 
 
    Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi  nel
quadro del presente Accordo saranno: 
      utilizzati unicamente per  gli  scopi  da  esso  previsti,  nel
rispetto   delle    disposizioni    contenute    nelle    Convenzioni
internazionali sui diritti umani e nel diritto interno; 
      conformemente al  diritto  interno  di  ciascuna  delle  Parti,
protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali; 
      utilizzati unicamente per le finalita' per le quali sono  stati
richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo
ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti; 
      utilizzati  ai  soli  fini  di  polizia  e   per   le   ragioni
espressamente indicate nella richiesta.