(Accordo di cooperazione-art. 9)
                             Articolo 9. 
 
                          Oneri finanziari 
 
    Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della  richiesta  di
cooperazione saranno a carico  della  Parte  richiesta,  fatti  salvi
diversi accordi intervenuti tra  le  Parti.  I  costi  relativi  allo
svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari  ed  altro,  saranno
sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese  di
missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel  territorio
dell'altro Spato saranno sostenute dal Paese di  appartenenza,  salvo
che le Parti concordino diversamente.