Art. 10 
 
 
                  Modalita' di permanenza nei CARA 
 
  1. E' consentita l'uscita giornaliera dal centro con  l'obbligo  di
rientrare nelle ore notturne secondo gli orari  fissati  nelle  linee
guida di cui all'articolo 12. 
  2. Il richiedente puo'  allontanarsi  dal  centro  per  un  periodo
superiore nei casi previsti dall'articolo 20, comma 4,  del  decreto,
previa autorizzazione del prefetto territorialmente competente, o  di
un suo delegato. 
  3. L'allontanamento dal centro, autorizzato ai sensi del  comma  2,
deve essere in ogni caso compatibile con i tempi della  procedura  di
esame della domanda. Il diniego della richiesta di allontanamento  e'
motivato  e  comunicato  all'interessato  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto. 
  4.  Il  gestore  del  CARA  informa  senza  indugio  la  prefettura
dell'allontanamento ingiustificato del richiedente dal centro, per le
successive  comunicazioni   alla   questura   ed   alla   Commissione
territoriale competente, ai fini di quanto previsto dall'articolo 22,
comma 2, del decreto. 
  5.  Al  momento  dell'ingresso  nel  centro  vengono   fornite   al
richiedente tutte le informazioni relative alle regole di convivenza,
come definite dal prefetto ai sensi dell'articolo  12,  comma  5,  ai
servizi di cui puo' usufruire, alle disposizioni vigenti  in  materia
di allontanamento ingiustificato dal centro, compresa la possibilita'
di trasferimento in  altro  centro  per  motivate  ragioni  ai  sensi
dell'articolo 22, comma 1, del decreto, anche attraverso la  consegna
di un apposito libretto illustrativo, fornito dal gestore  e  redatto
con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per l'art. 20, comma 4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per l'art. 10, comma 4  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per l'art. 22, comma 2  del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6. 
              - Si riporta l'art. 22,  comma  1  del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 22  (Residenza  nei  casi  di  accoglienza  e  di
          trattenimento). - 1. L'accoglienza dei richiedenti  di  cui
          all'art.  20,  comma  2,   e'   subordinata   all'effettiva
          permanenza nella struttura, salvo il trasferimento in altro
          centro che puo'  essere  disposto,  per  motivate  ragioni,
          dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha
          sede la struttura che ospita  il  richiedente.  L'indirizzo
          dei centri di cui agli articoli 20 e 21 e'  comunicato  dal
          questore alla Commissione  territoriale  e  costituisce  il
          luogo di residenza valevole agli effetti della  notifica  e
          delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento  di
          esame  della  domanda  di  protezione  internazionale.   Al
          termine del  periodo  di  accoglienza  nei  centri  di  cui
          all'art. 20 o del periodo di trattenimento di cui  all'art.
          21, e' fatto obbligo  al  richiedente  di  comunicare  alla
          questura e  alla  competente  Commissione  territoriale  il
          luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti dell'art. 11. 
              (Omissis).».