Art. 11 Disposizioni per la gestione dei CARA 1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il CARA puo' affidarne la gestione ad enti locali o ad enti pubblici o privati che operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici previste dal titolo II, articoli 20 e 27, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno e' approvato lo schema di capitolato di gara d'appalto per fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento ed alla gestione del centro, tra cui in particolare: a) un servizio di gestione amministrativa concernente la registrazione dei richiedenti asilo al momento dell'ingresso e della uscita definitiva dal centro, nonche' la registrazione delle uscite giornaliere; b) un servizio di mensa e la fornitura dei beni necessari per la permanenza nel centro. Il servizio mensa tiene conto anche dei diversi regimi alimentari e di eventuali prescrizioni mediche; c) il servizio di assistenza sanitaria, che comprende uno screening medico di ingresso effettuato nel rispetto della privacy e della dignita' della persona, la tenuta di una scheda sanitaria da consegnare in copia allo straniero al momento dell'uscita dal centro e l'allestimento di un primo soccorso sanitario per le cure ambulatoriali urgenti, idoneo a garantire l'assistenza fino all'eventuale trasferimento dell'interessato presso le strutture del servizio sanitario nazionale; d) un servizio di mediazione linguistica e culturale che assicuri la copertura delle principali lingue parlate dai cittadini stranieri; e) un servizio di orientamento legale in materia di immigrazione ed asilo; f) un servizio di insegnamento della lingua italiana e di orientamento al territorio che fornisca le indicazioni di base sulle caratteristiche della societa' italiana e sull'accesso ai pubblici servizi erogati nel territorio; g) l'indicazione degli operatori necessari ad assicurare in via ordinaria anche nelle ore notturne e nei giorni festivi la funzionalita' del centro secondo standard predeterminati, in possesso di capacita' adeguate a fare fronte alle esigenze dei richiedenti asilo, comprese quelle dei minori, delle donne e dei soggetti appartenenti alle categorie vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140; h) la nomina del direttore del centro, secondo quanto previsto dal comma 3. 3. Il direttore del centro e' scelto tra il personale in possesso di diploma di laurea della classe L-39 - Servizio sociale o di un titolo equipollente ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2012, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno cinque anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o dell'assistenza sociale; diploma di laurea della classe LM-87 in servizio sociale e politiche sociali, unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione; diploma di laurea della classe LM-51 in psicologia unitamente all'abilitazione all'esercizio della professione e con esperienza lavorativa di almeno due anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale; diploma di laurea magistrale con esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza sociale. 4. Il direttore del centro predispone e regola i servizi dedotti in contratto ed e' responsabile della gestione degli stessi. 5. Il personale che opera presso il centro ha l'obbligo di riservatezza sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il centro. 6. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, stabilisce le modalita' con cui effettuare almeno trimestralmente verifiche sul rispetto degli standard di accoglienza previsti dal contratto di cui al comma 1 e sul rispetto dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100: «Art. 20 (Appalti di servizi elencati nell'allegato II B - articoli 20 e 21 direttiva 2004/18; articoli 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, comma 2, decreto legislativo n. 157/1995; art. 7, comma 3, decreto legislativo n. 158/1995). - 1. L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B e' disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). 2. Gli appalti di servizi elencati nell'allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.». «Art. 27 (Principi relativi ai contratti esclusi). - 1. L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. L'affidamento dei contratti di finanziamento, comunque stipulati, dai concessionari di lavori pubblici che sono amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori avviene nel rispetto dei principi di cui al presente comma e deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti. 2. Si applica altresi' l'art. 2, commi 2, 3 e 4. 3. Le amministrazioni aggiudicatrici stabiliscono se e' ammesso o meno il subappalto, e, in caso affermativo, le relative condizioni di ammissibilita'. Se le amministrazioni aggiudicatrici consentono il subappalto, si applica l'art. 118.». - Per l'art. 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, si veda nelle note all'art. 5. - Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'11 novembre 2011, recante «Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990 della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/1999 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2011, n. 44.».