Art. 13 
 
 
            Commissione nazionale per il diritto di asilo 
 
  1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del
decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede: 
    a) ad esaminare i casi di cessazione e  revoca  degli  status  di
protezione internazionale; 
    b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di  indirizzo
e  coordinamento   dell'attivita'   delle   medesime,   il   supporto
informativo  e  documentale   necessario   per   assicurare   criteri
applicativi  uniformi  della  disciplina  vigente,  anche  attraverso
l'elaborazione di apposite linee guida; 
    c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle  richieste  di
protezione internazionale e sull'evoluzione del  fenomeno  a  livello
nazionale; 
    d) alla  organizzazione  di  periodici  corsi  di  formazione  ed
aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle  Commissioni
territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto  alle
Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie  per
lo   svolgimento   del   colloquio,   anche   attraverso   forme   di
collaborazione con l'UNHCR e l'EASO; 
    e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle
decisioni relative alla protezione internazionale ed alla  tenuta  di
un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo; 
    f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero  degli
affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale,   con   le
Rappresentanze   permanenti   d'Italia   presso   le   organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e  della  protezione
dei diritti umani, con l'EASO e con le  autorita'  dei  Paesi  membri
dell'Unione  europea  che  si  occupano   di   riconoscimento   della
protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti
di carattere internazionale in materia di asilo; 
    g) a fornire, ove  necessario,  informazioni  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri,  per  l'adozione  del  provvedimento  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui  al
comma 1, lettera e), sono  messe  a  disposizione  delle  Commissioni
territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per l'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008,
          n. 25, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato
          decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: 
              «Art.  20  (Misure  straordinarie  di  accoglienza  per
          eventi eccezionali). - 1. Con decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato d'intesa  con  i  Ministri
          degli affari  esteri,  dell'interno,  per  la  solidarieta'
          sociale,   e   con   gli   altri   Ministri   eventualmente
          interessati,  sono  stabilite,  nei  limiti  delle  risorse
          preordinate  allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  di   cui
          all'art.  45,  le  misure  di  protezione   temporanea   da
          adottarsi, anche in  deroga  a  disposizioni  del  presente
          testo  unico,  per  rilevanti   esigenze   umanitarie,   in
          occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di
          particolare gravita' in Paesi non  appartenenti  all'Unione
          europea. 
              2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  un
          Ministro  da  lui  delegato  riferiscono   annualmente   al
          Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».