Art. 13 Commissione nazionale per il diritto di asilo 1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Ferme restando le funzioni indicate dall'articolo 5 del decreto, la Commissione nazionale in particolare provvede: a) ad esaminare i casi di cessazione e revoca degli status di protezione internazionale; b) a fornire alle Commissioni territoriali, in sede di indirizzo e coordinamento dell'attivita' delle medesime, il supporto informativo e documentale necessario per assicurare criteri applicativi uniformi della disciplina vigente, anche attraverso l'elaborazione di apposite linee guida; c) a svolgere il monitoraggio sull'andamento delle richieste di protezione internazionale e sull'evoluzione del fenomeno a livello nazionale; d) alla organizzazione di periodici corsi di formazione ed aggiornamento per i propri componenti e per quelli delle Commissioni territoriali, per gli interpreti e per il personale di supporto alle Commissioni, compresa l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del colloquio, anche attraverso forme di collaborazione con l'UNHCR e l'EASO; e) alla tenuta e all'aggiornamento dei dati sulle domande e sulle decisioni relative alla protezione internazionale ed alla tenuta di un centro di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti asilo; f) a mantenere rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani, con l'EASO e con le autorita' dei Paesi membri dell'Unione europea che si occupano di riconoscimento della protezione internazionale. La Commissione cura inoltre i collegamenti di carattere internazionale in materia di asilo; g) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. Le informazioni inserite nel centro di documentazione di cui al comma 1, lettera e), sono messe a disposizione delle Commissioni territoriali e, su richiesta, degli organi giurisdizionali.
Note all'art. 13: - Per l'art. 5 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo integrale dell'art. 20 del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286: «Art. 20 (Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarieta' sociale, e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'art. 45, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravita' in Paesi non appartenenti all'Unione europea. 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.».