Art. 14 
 
 
         Cessazione e revoca della protezione internazionale 
 
  1. La Commissione nazionale,  appena  viene  a  conoscenza  di  una
possibile  causa  di  cessazione  o  di   revoca   della   protezione
internazionale, prevista dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251,  svolge  l'istruttoria   per   l'acquisizione   degli   elementi
necessari, anche presso la questura competente.  Qualora  ritiene  di
avviare il procedimento  per  la  cessazione  o  la  revoca,  informa
l'interessato dell'avvio del procedimento di esame  del  suo  diritto
alla  protezione  internazionale,  dei   motivi   dell'esame,   della
possibilita' di produrre dichiarazioni scritte sui motivi per cui  il
suo status non dovrebbe essere revocato o dichiarato  cessato,  della
possibilita'  di  chiedere  di  essere  ascoltato  dalla  Commissione
nazionale e dispone,  ove  lo  ritenga  necessario,  l'audizione  del
medesimo.  Dell'avvio  del  procedimento,  la   Commissione   informa
altresi' l'ufficio della questura competente. 
  2.  L'audizione   si   svolge   secondo   le   modalita'   previste
dall'articolo 12, commi 1 e 3, del  decreto.  Qualora  l'interessato,
benche' regolarmente convocato, non si presenti al  colloquio,  senza
aver chiesto il rinvio  ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  3,  del
decreto, o non trasmetta  la  certificazione  sull'impossibilita'  di
sostenere il  colloquio  prevista  dall'articolo  12,  comma  2,  del
decreto,  la  Commissione  decide  sulla  base  della  documentazione
disponibile. La decisione e' comunicata alla questura per la notifica
all'interessato. 
  3.  La  Commissione  nazionale  decide  entro  trenta  giorni   dal
colloquio o dal ricevimento della dichiarazione di cui  al  comma  2.
Avverso la decisione di revoca  o  di  cessazione  della  Commissione
nazionale e' ammesso ricorso  dinanzi  all'autorita'  giudiziaria  ai
sensi dell'articolo 35 del decreto. 
  4. Ove sussistono le condizioni previste dal decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, la Commissione nazionale riconosce uno  status
di protezione internazionale diverso da quello  di  cui  dichiara  la
cessazione o la revoca, ovvero se ritiene che sussistono gravi motivi
di carattere  umanitario  trasmette  gli  atti  al  questore  per  il
rilascio del permesso  di  soggiorno  di  durata  biennale  ai  sensi
dell'articolo 32, comma 3, del decreto. 
  5. Nel caso in cui la Commissione nazionale dichiari la  cessazione
o la revoca della protezione internazionale, al soggetto che ha perso
lo status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  puo'  essere
rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo se sussistono  le
condizioni previste dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  6. Il permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria,
che  scade  nel  corso  del  procedimento  davanti  alla  Commissione
nazionale, e' rinnovato fino alla decisione della Commissione. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per l'art.  12,  commi  2  e  3  del  citato  decreto
          legislativo 28 gennaio 2008, n.  25,  si  veda  nelle  note
          all'art. 5. 
              - Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1 e 1-bis del
          citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 12 (Colloquio personale).  -  1.  La  Commissione
          nazionale  e   le   Commissioni   territoriali   dispongono
          l'audizione    dell'interessato    tramite    comunicazione
          effettuata dalla questura territorialmente competente. 
              1-bis. Il colloquio si svolge di norma alla presenza di
          uno solo dei componenti della  Commissione,  con  specifica
          formazione  e,  ove  possibile,  dello  stesso  sesso   del
          richiedente.  Il  componente  che  effettua  il   colloquio
          sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che
          decide ai sensi dell'art. 4, comma 4. Su determinazione del
          Presidente,    o     su     richiesta     dell'interessato,
          preventivamente informato, il colloquio si  svolge  innanzi
          alla Commissione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo integrale dell'art. 35 del citato
          decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25: 
              «Art. 35 (Impugnazione).  -  1.  Avverso  la  decisione
          della  Commissione  territoriale  e  la   decisione   della
          Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello
          status di rifugiato  o  di  persona  cui  e'  accordata  la
          protezione   sussidiaria   e'   ammesso   ricorso   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e'  ammesso
          anche nel caso in  cui  l'interessato  abbia  richiesto  il
          riconoscimento  dello  status  di  rifugiato  e  sia  stato
          ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. 
              2. Le controversie di cui al comma 1 sono  disciplinate
          dall'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 2011,  n.
          150. 
              3. 
              4. 
              5. 
              6. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. 
              11. 
              12. 
              13. 
              14.». 
              - Per l'art. 32, comma 3, del  decreto  legislativo  28
          gennaio 2008, n. 25, si veda nelle note all'art. 6.